LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 - Norme contro la violenza sessuale

Coming into Force06 Marzo 1996
Enactment Date15 Febbraio 1996
Published date20 Febbraio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/CONSOLIDATED/19980810
Official Gazette PublicationGU n.42 del 20-02-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art 2.
  1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

Art 3.
  1. Dopo l'articolo 609 del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Art 4.
  1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609- bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".

Art 5.
  1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".

Art 6.
  1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 690-quinquies (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art 6.
  1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art 7.
  1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 609-sexies (Ignoranza dell'eta' della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono...

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