DECRETO 21 febbraio 2005 - Disciplina, per il triennio 2005/2007, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2005 Disciplina, per il triennio 2005/2007, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni

titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell'articolo 1, commi

18 e 19, della

30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in particolare, l'art. 8, comma 3, concernente il blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa; Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove e' stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente; Visto il comma 4 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997 che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra; Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997 all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della legge n. 449 del 1997 in materia di concessione delle relative deroghe; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388 del 2000; Visto l'art. 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel modificare l'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002, dispone che per gli anni dal 2005 al 2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato - inseriti nell'elenco 1 allegato alla predetta legge n.

311 del 2004 - non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti di tesoreria statale superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento; Considerato che il medesimo comma 18 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 esclude dal vincolo dei prelevamenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a., le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, i conti accesi ai sensi dell'art. 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione di cui all'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento; Visto il comma 19 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 che, nell'autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze a disporre, con determinazioni dirigenziali, e per effettive e motivate esigenze, deroghe ai vincoli dei prelevamenti di cui sopra, prevede che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite; Visto l'elenco 1 allegato alla predetta legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005); Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 che, in particolare, conferma, per il triennio 2005-2007 l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle universita' statali e dei principali enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto n. 3484 del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2003, con il quale sono stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, per il triennio 2003-2005, in attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002; Vista la circolare di questo Ministero n. 18 del 17 aprile 2002, in materia di programmazione dei flussi di cassa; Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2004 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi; Ritenuta l'opportunita' di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, cosi' come gia' previsto per gli scorsi anni, una autorizzazione di deroga al vincolo bimestrale stabilito dalla normativa in parola per i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del triennio 2005-2007, in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica; Considerata la necessita' di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004, che sostituiscono quelle recate dal decreto n. 3484 del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2003;

Decreta

Art. 1.

Destinatari della normativa 1. I soggetti titolari di conti correnti e contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) non possono effettuare, nel triennio 2005-2007, prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.

  1. I...

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