La pena

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine427-434

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@1 La pena nel codice Rocco e nella Costituzione

La pena è la sanzione criminale inflitta dall’autorità giudiziaria a chi ha violato un obbligo sanzionato penalmente. L’insieme degli obblighi e delle rispettive sanzioni determinano il sistema penale di uno Stato.

Dottrina autorevole definisce la pena come la limitazione dei diritti del soggetto quale conseguenza della violazione di un obbligo (Mantovani).

Studiando il sistema penale di uno Stato, pertanto, non sarà difficile decifrare l’indirizzo di politica criminale che lo regola. In Italia, ad esempio, il codice Rocco del 1930, tipica espressione dell’autoritarismo fascista, reintrodusse la pena di morte (abolita nel codice Zanardelli) ed ispirò il sistema penale all’idea della deterrenza certezza della pena. I compilatori di quel codice introdussero altresì il cd. doppio binario, in base al quale, da un lato, è prevista la pena, che avrebbe dovuto svolgere una funzione retributiva e di prevenzione generale, e, dall’altro, sono state introdotte le misure di sicurezza, con funzione di prevenzione speciale (vedi par. 2).

Il codice penale, benché siano trascorsi tre quarti di secolo dalla sua entrata in vigore, è rimasto lo stesso, nonostante vi sia ora una forma di governo del tutto differente ed il sistema di valori sia completamente cambiato. Com’è possibile adeguarlo a questo nuovo quadro di valori?

La risposta al quesito va cercata, in primo luogo, nel ruolo predominante rivestito dalla Costituzione, varata nel 1948, e quindi in un periodo successivo all’entrata in vigore del codice penale (1930), che contiene i principi fondamentali dell’ordinamento penale e, più in generale, dell’intero ordinamento giuridico.

Inoltre, un ruolo importante è svolto dall’evoluzione normativa ad opera del legislatore, nonché dall’interpretazione delle norme del codice penale effettuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla luce dei valori vigenti nell’attuale contesto storico.

La Costituzione dedica esplicitamente alla pena due sole disposizioni:

- il , in base al quale le pene non possono consistere in

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trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; questa disposizione prevede, da un lato, la cd. umanizzazione della pena, vietando le pene crudeli come le pene corporali o altre pene infamanti; dall’altro, assegna alla pena una funzione rieducativa, per consentire la risocializzazione del colpevole (vedi par. 2);

- il , secondo il quale non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Tuttavia, l’influenza della Costituzione sul sistema punitivo penale si ricava anche:principio della legalità della pena (ricavabile dall’art. 25, 2° comma, Cost.), il quale si articola nei sottostanti principi della riserva di legge (la pena deve essere prevista da una legge: vedi Cap. 4), della tassatività (la pena deve essere determinata dalla legge nel tipo e nella misura, ed il giudice deve applicare la stessa rispettando tali limiti: vedi Cap. 5) e dell’irretroattività (la legge punitiva deve essere entrata in vigore prima del fatto commesso: vedi Cap. 6);

- dagli artt. 3 e 27 Cost., che prevedono i principi di proporzionalità e di personalità della pena

@2 Le funzioni della pena

La pena, come accennato, è una sanzione criminale disposta dall’autorità giudiziaria, che presenta il carattere dell’afflittività, intesa come "castigo" inflitto a colui che ha violato la legge.

Questa definizione, però, non consente di cogliere appieno la funzione della pena, ossia le finalità in vista delle quali essa è inflitta al colpevole.

A questo proposito, le teorie sulla funzione della pena vengono distinte in:teoria "retributiva", secondo la quale si punisce quia peccatum est, cioè perché è stato commesso un delitto; la pena, pertanto, trova la propria ragione in se stessa e non in uno scopo ulteriore da realizzare. Il principio su cui si fonda...

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