Le vicende della punibilità

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine435-442

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@1 Le condizioni obiettive di punibilità

L’art. 44 c.p. prevede le cd. condizioni obiettive di punibilità, disponendo che "quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto".

Le condizioni obiettive di punibilità sono, pertanto, avvenimenti esterni, successivi o concomitanti al fatto criminoso, dai quali dipende la punibilità del reato (Maggiore). Tali condizioni possono essere causate dall’azione volontaria o involontaria del colpevole o di terzi e sono situazioni separate sia dalla condotta criminosa, sia dall’evento tipico.

Le condizioni obiettive di punibilità, quindi:

- sono avvenimenti del mondo esterno, voluti o meno dal soggetto agente;

- sono estranee alla condotta illecita.

Secondo la dottrina prevalente (FiandacaMusco, Antolisei), le condizioni di punibilità presuppongono un reato già perfetto, ossia corrispondente, in tutti i suoi elementi, al reato previsto dalla norma penale incriminatrice. Ciò significa che tali condizioni non integrano il reato, ma rendono solamente applicabile la pena.

Ma quali sono i criteri da utilizzare per distinguere le condizioni di punibilità dagli elementi essenziali del fatto (ossia dagli elementi senza i quali il reato stesso non esiste)?

A tale proposito, la dottrina prevalente afferma che occorre tenere conto:

- della collocazione dell’elemento all’interno del reato, per cui dovrà escludersi la sussistenza di una causa obiettiva di punibilità per tutti quegli elementi del reato legati da un nesso di causalità con la condotta criminosa o da un rapporto psicologico con il reo;

- dell’interesse protetto dalla norma, per cui non costituiscono condizioni obiettive di punibilità gli eventi nei quali si concretizza la lesione o la messa in pericolo dell’interesse protetto dalla norma stessa (ad esempio, il "pericolo per la pubblica incolumità" nel reato di incendio ex art. 423 c.p.). Una parte della dottrina (FiandacaMusco, Magliaro, Nuvolone), inoltre, distingue tra:

- condizioni intrinseche, che incidono sull’interesse tutelato dalla norma

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penale, comportando un ulteriore aggravamento della lesione già insita nella realizzazione del reato;

- condizioni estrinseche, che non incidono in alcun modo sull’intensità dell’offesa, nulla aggiungendo alla lesione dell’interesse tutelato, ma sono previste dal legislatore soltanto per ragioni di opportunità, subordinando la punibilità del fatto al loro verificarsi.

Per le condizioni intrinseche, si pensi al "pubblico scandalo" nel delitto di incesto (art. 564, 1° comma, c.p.): il bene tutelato dalla norma può ravvisarsi nell’interesse familiare e la condizione del pubblico scandalo, attinente all’interesse della moralità pubblica, non farebbe altro che approfondire la carica lesiva dell’evento. Peraltro, secondo una parte della dottrina (FiandacaMusco), il "pubblico scandalo" è l’evento del reato di incesto e non una condizione obiettiva di punibilità, essendo legato da un rapporto di causalità con la condotta incriminata.

Per le condizioni estrinseche, invece, si pensi all’essere "colto in possesso" nel reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli previsto dall’art. 707 c.p., che punisce "chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione".

A seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale, secondo la quale il principio di colpevolezza (vedi Parte VI) richiede la sussistenza del dolo o, quantomeno, della colpa almeno con riferimento agli elementi più significativi della fattispecie (i quali, pertanto, devono essere voluti dal soggetto o, quanto meno, a lui imputabili a titolo di colpa), sorgono dubbi sull’imputabilità...

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