Le misure di sicurezza

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine443-450

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@1 Profili generali

Le misure di sicurezza costituiscono mezzi di prevenzione della delinquenza applicate in relazione alla pericolosità sociale del reo, allo scopo di riadattarlo alla vita sociale. Più precisamente, le finalità delle misure di sicurezza sono quelle della prevenzione speciale positiva (risocializzazione del delinquente) e della prevenzione generale negativa (impediscono al reo di nuocere ancora).

Le misure di sicurezza si affiancano alle pene secondo il sistema del doppio binario, per cui le prime integrano le seconde dove queste non risultano applicabili o non si ritengono sufficienti a fermare l’impulso criminoso di determinati soggetti socialmente pericolosi.

Quanto alla natura giuridica, le misure di sicurezza devono considerarsi a tutti gli effetti delle sanzioni criminali. Infatti, sono dotate di una carica afflittiva e possono essere comminate solo in seguito ad un processo.

A differenza delle pene, non assolvono ad una funzione retributiva, poiché la misura non si pone in relazione al reato ma in relazione alla pericolosità del soggetto.

In virtù della loro natura giuridica di sanzioni criminali, l’applicazione delle misure di sicurezza deve seguire i canoni imposti dal principio di legalità. Conferma di ciò si ricava dall’art. 25, ultimo comma, della Costituzione, secondo cui "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge".

A livello codicistico, l’art. 199 c.p. stabilisce che "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti".

Pertanto, non è possibile applicare una misura di sicurezza ad un fatto che, quando è stato commesso, non era previsto né come reato, né come quasireato.

Si intende per quasireato un fatto non penalmente rilevante ai fini della punibilità, ma di rilievo per l’applicazione di una misura di sicurezza. È il caso dell’ultimo comma dell’art. 49 c.p., dove si stabilisce che il giudice può sottoporre l’imputato prosciolto a misure di sicurezza, in caso di reato impossibile (tale reato sussiste quando, per la inidoneità

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dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso). È anche il caso dell’art. 115 c.p., dove viene disposto che, in tema di concorso di persone nel reato, il giudice può applicare una misura di sicurezza per il fatto dell’accordo criminoso tra due o più persone, qualora il reato non sia commesso, nonché per il fatto dell’istigazione a commettere un reato, qualora l’istigazione sia stata accolta ma il reato non sia stato commesso o quando non sia stata accolta nel caso in cui si sia trattato di istigazione diretta a commettere un delitto. In tutti i casi deve comunque sussistere la pericolosità sociale del soggetto.

È dubbio se sia possibile applicare una misura di sicurezza che non era prevista nel tempo in cui il reato (o il quasireato) fu commesso.

@2 Presupposti e durata

Da quanto esposto possono ricavarsi due presupposti per l’applicazione delle misure di sicurezza:

- la realizzazione di un fatto previsto dalla legge come reato (o quasireato): è un presupposto di natura oggettiva, per cui si richiede l’esistenza di un fatto previsto come reato, la sua antigiuridicità e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa (anche se l’autore può essere un soggetto totalmente incapace di intendere e di volere);

- la pericolosità sociale del reo: è un presupposto di natura soggettiva e la definizione di "persona socialmente pericolosa" è fornita dall’art. 203 c.p., per cui si considera tale la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso un reato o un quasireato, ed è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. Dunque, la pericolosità andrà valutata in funzione della possibilità che il soggetto ricada nella tentazione di commettere un reato. Il giudice dovrà valutare tale pericolosità tenendo conto degli indici di cui all’art. 133 c.p. (art. 203, 2° comma, c.p.).

Quanto alla delle misure di sicurezza, l’art. 207, 1° comma, c.p...

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