Le conseguenze civili del reato e l'illecito amministrativo

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine451-456

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@1 Le conseguenze civili del reato

Uno stesso fatto può integrare, oltre che un illecito penale, anche un illecito civile, amministrativo, disciplinare etc., al quale seguirà un regime sanzionatorio differente e parallelo rispetto a quello penale.

In alcuni casi, è la stessa norma civile a richiamare l’illecito penale come fonte della sanzione (civile): è il caso, ad esempio, dell’esclusione dall’eredità dell’indegno, ossia (tra l’altro) di colui che ha ucciso volontariamente o tentato di uccidere il defunto, o che ha commesso contro di lui reati particolarmente odiosi (calunnia per reati gravi, falsa testimonianza etc.); è il caso, inoltre, della revoca della donazione per ingratitudine del donatario, laddove quest’ultimo abbia commesso contro il donante uno dei reati cui rimanda l’art. 801 c.c.

Particolare rilevanza, tra le conseguenze civili del reato, hanno le sanzioni previste nel Titolo VII del Libro I del codice penale. Esse possono dividersi in due gruppi:

- obbligazioni nei confronti delle vittime del reato;

- obbligazioni verso lo Stato.

@2 Le obbligazioni nei confronti delle vittime

L’art. 185 c.p. prevede che "ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili".

Le restituzione consiste nel ripristino della situazione di fatto precedente alla realizzazione del reato, alterata dalla commissione dell’illecito penale. In altri termini, in capo alla vittima nasce il diritto soggettivo alla reintegrazione quando questo sia possibile (ad esempio, riconsegna della cosa rubata). Quando sussiste impossibilità, per ragioni giuridiche (la cosa è stata acquistata da un terzo in buona fede) o per ragioni naturalistiche (la cosa è

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stata smarrita), l’obbligo alla restituzione si tramuta in obbligo al risarcimento

L’art. 185, 2° comma, c.p. dispone che "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".

Tale fonte di responsabilità è autonoma rispetto a quella in tema di risarcimento per fatto illecito disciplinata all’art. 2043 c.c.

Se dubbi non sembrano sussistere per il risarcimento del danno patrimoniale, in quanto ampiamente suscettibile di valutazione economica, si pongono non pochi ostacoli in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.

Per danno non patrimoniale deve intendersi quel turbamento morale scaturito dal reato, non consistente in un...

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