Il pellegrinaggio nei diritti secolari contemporanei: diritto, religione e libertà

AutoreMaria Luisa Lo Giacco
Pagine185-217

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@1. Il pellegrinaggio nella legislazione statale e regionale italiana

L'attenzione verso il pellegrinaggio, il mondo dei pellegrini e le istituzioni ad essi collegate è presente anche nella legislazione statale e regionale italiana e in tempi recenti si è manifestata soprattutto in occasione delle celebrazioni del giubileo del 2000.

Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 18 settembre 1996, contenente il "Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000"1, ha motivato tali interventi con l'esigenza di rendere Roma più accogliente in vista del "prevedibile straordinario flusso di pellegrini e visitatori", distinguendo dunque tra pellegrini e semplici visitatori, nei quali rientrano sicuramente i turisti. Mentre la legge 23 dicembre 1996, n. 651 ("Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000")2 si è preoccupata esclusivamente degli aspetti burocratici e finanziari, la successiva legge 7 agosto 1997, n. 2703 nel disciplinare gli interventi statali per le località al di fuori del Lazio in vista del Page 186 giubileo, le ha individuate nelle "mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi" (art. 1, I co.). La legislazione statale è stata seguita da una serie di leggi e di accordi regionali4, nei quali però è riscontrabile un equivoco di fondo, ovvero la frequente sovrapposizione tra il pellegrinaggio e il c.d. "turismo religioso". Così la legge Marche 30 luglio 1997, n. 46 "Interventi della Regione per il Grande Giubileo del 2000"5, ha previsto una serie di interventi per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e religioso regionale e "per favorire l'afflusso di pellegrini a Loreto e nella Regione", mentre la legge Liguria 11 settembre 1997, n. 39 "Interventi della Regione Liguria in occasione del Giubileo dell'anno 2000"6, indicava all'art. 1 tra le finalità degli interventi regionali quella di "consolidare nel tempo i flussi di turismo religioso" e "l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali e internazionali del turismo culturale e religioso", ma poi, all'art. 2, elencava una serie di interventi tra i quali "l'individuazione, catalogazione e divulgazione delle antiche vie e degli itinerari storici dei pellegrini" e la preservazione delle "testimonianze legate ai pellegrinaggi". L'art. 4 della stessa legge prevedeva la creazione di strutture di supporto ai pellegrinaggi con l'allestimento di "locali atti ad ospitare i pellegrini al di fuori dei normali canali commerciali", mentre la Commissione paritetica istituita dall'art. 8 aveva tra i suoi compiti il coordinamento delle "attività per l'accoglienza dei pellegrini e per la realizzazione di itinerari religiosi", anche se poi l'attività formativa era indirizzata non agli accompagnatori dei pellegrini, ma ad "operatori specializzati per il turismo religioso". Page 187

La stessa confusione terminologica è riscontrabile nelle diverse intese stipulate tra regioni e conferenze episcopali regionali in vista del giubileo. Nell'accordo fra regione ecclesiastica marchigiana e regione Marche del 4 giugno 19967 la collaborazione veniva giustificata dalla presenza sul territorio regionale del santuario di Loreto "località riconosciuta come meta di riferimento dei pellegrinaggi giubilari", e si esprimeva anche attraverso la creazione di un comitato che tra le altre attività aveva il compito di realizzare itinerari religiosi e curare la formazione di "operatori specializzati per il turismo religioso". Non si trova invece alcun riferimento ai pellegrinaggi nel protocollo di intesa fra regione ecclesiastica Abruzzese-Molisana e regioni Abruzzo e Molise del 13 dicembre 19968, che pure ha previsto l'istituzione di un comitato che avrebbe dovuto occuparsi della "realizzazione di itinerari religiosi" e della "formazione di operatori specializzati nel turismo religioso". Anche il comitato di cui si fa menzione nel protocollo di intesa con la regione ecclesiastica Calabria del 9 giugno 19979 indicava tra i fini della collaborazione lo sviluppo di "attività per l'accoglienza e per la realizzazione di itinerari religiosi", mentre il protocollo di intesa tra il comitato giubilare della regione Toscana e conferenza episcopale toscana del 21 luglio 199710 ha previsto una gestione centralizzata dei flussi di visitatori, con l'impegno da parte della conferenza episcopale di fornire ad alcuni enti incaricati dalla regione "ogni elemento informativo sulle prenotazioni di viaggi e soggiorni in Toscana organizzati tramite l'Opera Romana Pellegrinaggi e i vari uffici pellegrinaggi diocesani". La preoccupazione principale dei firmatari dell'intesa era comunque quella di provvedere al rafforzamento delle strutture ricettive a basso costo, anche attraverso la ristrutturazione di edifici ecclesiastici.

Come si vede, l'idea di realizzare itinerari religiosi compare in alcuni accordi fra regioni e conferenze episcopali regionali Page 188 in tema di giubileo; particolarmente interessante a questo riguardo è l'intesa fra regione Umbria e conferenza episcopale umbra del 17 dicembre 1997 "Grande Giubileo del 2000 - Programma per l'Umbria"11. In essa sono stati individuati cinque itinerari religiosi che riuniscono le mete di pellegrinaggio situate nel territorio regionale sotto la comune denominazione di "itinerario francescano". Esso comprende a sua volta cinque distinti percorsi, "itinerario benedettino", "itinerario romualdino", "itinerario della santità femminile" e "itinerario dell'amore misericordioso ed eucaristico". Per la tutela e la valorizzazione, nonché per la fruibilità di questi itinerari, le parti si impegnavano a presentare progetti per l'accoglienza e l'ospitalità a basso costo dei pellegrini, la tutela dei beni cultu rali e di carattere religioso, la predisposizione di un'apposita segnaletica e gli interventi tesi a favorire la mobilità dei fedeli.

Si è suggerito di includere gli itinerari di pellegrinaggio nel concetto di bene culturale di interesse religioso12, opera- zione sicuramente utile per favorire la tutela e la promozione delle strade, ma che per essere realmente efficace deve tener presente che nel caso del pellegrinaggio non ci troviamo esclusivamente di fronte a una memoria storica, ma alla realtà viva di un atto di culto praticato dai fedeli di diverse religioni e meritevole di tutela in quanto espressione della libertà religiosa. Questa differenza è emersa in modo chiaro in occasione dei grandi raduni di pellegrini intorno al papa, che negli ultimi anni hanno ottenuto la dichiarazione di "Grande evento" con Page 189 decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione dell'alto numero di pellegrini che ha reso necessario un inter- vento straordinario delle forze dell'ordine, dell'assistenza pubblica e della protezione civile13. Di fronte a questi eventi di popolo si comprende come il pellegrinaggio, che non cessa di riproporsi in forme nuove, non sia certo un atto di culto del passato.

Al pellegrinaggio fanno riferimento, inoltre, alcune leggi regionali che disciplinano l'attività turistica. In generale, le diverse norme escludono le associazioni senza scopo di lucro con finalità religiosa che organizzino brevi viaggi esclusivamente per i propri aderenti dall'osservanza degli obblighi previsti per chi svolge in maniera professionale l'attività turistica. Alcune leggi, però, fanno esplicito riferimento al pellegrinaggio. Ê il caso della legge Marche 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero"14, che all'art. 7 esonera dall'obbligo di apposita licenza "chi svolge a titolo gratuito attività di accompagnamento e assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto". Ugualmente la legge Puglia 14 giugno 1996, n. 815 all'art. 14 stabilisce che le associazioni con finalità religiosa possono organizzare "direttamente senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o appartenenti, gite occasionali, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto". Mentre le due leggi citate si riferiscono in maniera esplicita al pellegrinaggio, la legge Abruzzo 26 giugno 1997, n. 54 "Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale"16, all'art. 25 prevede la costituzione di un forum permanente del turismo nel quale viene invitato "un rappresentante designato dalla Conferenza Episcopale, esperto di turismo religioso" e non di pellegrinaggi. Neppure la legge della regione Piemonte 23 ottobre 2006, n. 34 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso" contiene alcun riferimento Page 190 ai pellegrinaggi, e tale silenzio appare singolare nella legge di una regione che possiede la preziosa Sindone che negli anni dell'ostensione raccoglie a Torino milioni di fedeli, e sul cui territorio si trovano altri importanti luoghi di devozione popolare quali i Sacri Monti. In ogni caso la legge regionale disciplina unicamente il "turismo religioso e ne incoraggia i flussi" (art. 1) promuovendo la conoscenza dei santi locali, l'organizzazione di strutture per l'accoglienza turistica a basso costo, le iniziative culturali legate al turismo religioso e prevedendo "interventi per consolidare nel tempo i flussi di turismo religioso che permettano l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo culturale, solidale e religioso" (art. 2, lett. e). Si favorisce anche la formazione di "operatori specializzati nel turismo religioso e solidale" (art. 2, lett. f).

L'esame della produzione legislativa regionale mostra la frequente confusione terminologica e la non del tutto giustificata sovrapposizione del concetto di pellegrinaggio a quello di "turismo religioso". In realtà, alla luce di quanto sopra argo- mentato, risulta evidente che si tratta di fenomeni essenzialmente diversi. Il pellegrinaggio è considerato un atto di culto anche da un punto di vista giuridico e, come tale, espressione dell'esercizio di libertà religiosa di coloro che lo effettuano e oggetto di tutela da parte dello Stato, mentre il turismo...

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