DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997 Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu' volte reiterato fino al

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,

nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n.

493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove

opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio,

sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti

previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la

metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate

autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con

modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto in particolare l'art. 11-ter della citata legge n. 677/1996

che, parzialmente modificando l'art. 2, comma 6 della legge n.

493/1993, assegna ai comuni la possibilita' di dar corso ad appalti

per opere di "urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali

agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche", salvo

restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;

Considerato che a seguito delle direttive impartite dal CIPE nella

seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovra' esprimere il proprio parere

in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come

"urbanizzazioni essenziali";

Vista la nota 25 novembre 1997, protocollo n. DV/1692, con la quale

in attuazione di quanto sopra il Comitato costituito ai sensi del

comma 6, dell'art. 2 della legge n. 493/1993, ha trasmesso un

ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione

economica;

Esprime il seguente parere:

I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad

utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti

dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, e successive

integrazioni e modificazioni, per gli interventi e gli importi

indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni

formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere

mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure

previste dalle vigenti normative; cominicheranno, inoltre, al

Ministro del bilancio e della programmazione economica la data

dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare...

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