DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997 Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu' volte reiterato fino al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n.
493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove
opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio,
sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la
metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate
autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;
Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677;
Visto in particolare l'art. 11-ter della citata legge n. 677/1996
che, parzialmente modificando l'art. 2, comma 6 della legge n.
493/1993, assegna ai comuni la possibilita' di dar corso ad appalti
per opere di "urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali
agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche", salvo
restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;
Considerato che a seguito delle direttive impartite dal CIPE nella
seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovra' esprimere il proprio parere
in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come
"urbanizzazioni essenziali";
Vista la nota 25 novembre 1997, protocollo n. DV/1692, con la quale
in attuazione di quanto sopra il Comitato costituito ai sensi del
comma 6, dell'art. 2 della legge n. 493/1993, ha trasmesso un
ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Esprime il seguente parere:
I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad
utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti
dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, e successive
integrazioni e modificazioni, per gli interventi e gli importi
indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni
formulate.
Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere
mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure
previste dalle vigenti normative; cominicheranno, inoltre, al
Ministro del bilancio e della programmazione economica la data
dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare...
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