LEGGE 31 dicembre 1996, n. 677 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996

Coming into Force10 Gennaio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/01/09/097G0006/CONSOLIDATED/20100508
Published date09 Gennaio 1997
Enactment Date31 Dicembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.6 del 09-01-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1996, N. 576.

All'articolo 1:

al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge medesima e' fissata nella misura del 25 per cento";

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime";

al comma 6, l'ultimo periodo e sostituito dal seguente: "Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "legge 24 marzo 1987, n. 119," sono inserite le seguenti: "articolo che riacquista efficacia solo a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";

al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, puo' destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le universita' calabresi e con gli enti locali della Calabria";

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella citta' di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari";

conseguentemente, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia)";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione puo' utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative gia' previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile puo' altresi' disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione".

Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Disposizioni procedurali). - 1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate".

All'articolo 3:

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: 'presentazione delle fatture' sono inserite le seguenti: 'e/o ricevute fiscali' ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La documentazione della relativa spesa sostenuta puo' essere presentata in copia autentica'".

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Disposizioni sulla leva). - 1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, le parole da: "Dipartimento della protezione civile" fino alle parole: "Servizi tecnici nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali";

al comma 2, primo periodo, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di adozione delle predette direttive tecniche";

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "con proprio decreto" sono inserite le seguenti: ", su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ";

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unita' immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti";

al comma 4, dopo le parole: "anche ad uso non abitativo" sono inserite le seguenti: "purche' non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto";

al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: "Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili,

la perizia giurata potra' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'";

il comma 9 e' sostituito dai seguenti:

"9. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:

  1. qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, e' corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalita' e le condizioni ivi previste;

  2. qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita' produttive e' corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

    9-bis. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non e' dovuto alcun indennizzo.

    9-ter. Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato";

    al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo";

    dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

    "10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua, conseguenti a calamita' naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai...

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