LEGGE 24 marzo 1987, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari

Coming into Force28 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/28/087U0119/ORIGINAL
Enactment Date24 Marzo 1987
Published date28 Marzo 1987
Official Gazette PublicationGU n.73 del 28-03-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al comma 2, le parole: "e della normativa regionale di attuazione," sono soppresse;

    il comma 4 e' soppresso;

    al comma 5, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta"; e le parole: "nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali," sono soppresse.

    All'articolo 2:

    al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 1988" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purche', a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo".

    All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: "del medesimo articolo 1" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 2-bis dell'articolo 2".

    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5. - 1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica...

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