DECRETO-LEGGE 8 aprile 1993, n. 101 - Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione

Coming into Force09 Aprile 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/08/093G0167/CONSOLIDATED/19931204
Published date08 Aprile 1993
Enactment Date08 Aprile 1993
Official Gazette PublicationGU n.82 del 08-04-1993
Capo I REVOCA E RIASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per i problemi delle aree ur- bane; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Programmi di investimento 1993-95

  1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni e province autonome, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore al fine di verificare l'esecutivita' dei singoli progetti, di confermarne le priorita' e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facolta' di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui interruzione non determini costi rilevanti e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili, con priorita' per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

  2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1 vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico- finanziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

  3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996 viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.

  4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

  5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalita' per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui e' disposta la revoca.

Art 2.

Riassegnazione disponibilita' FIO

  1. Le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti immediatamente eseguibili fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili o loro completamenti valutati positivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ma non finanziati, con priorita' a quelli localizzati nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, e tenendo, altresi', conto delle localizzazioni regionali originarie dei progetti revocati. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

Art 3.

Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata

  1. In attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalita' di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

  2. La disponibilita' di cui al comma 1 e' destinata in via prioritaria ed in ordine successivo:

    1. alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso nel limite di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

    2. alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

    3. alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonche' all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalita' delle infrastrutture realizzate.

  3. Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia gia' raggiunto la misura del settantacinque per cento.

  4. I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il prezzo di cessione del lotto e' determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

  5. In caso di revoca dall'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico- economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attivita' nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curera' il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

  6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, e' utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, puo' autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici, ovvero per il completamento o la realizzazione di concrete iniziative di sviluppo...

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