ORDINANZA 15 Marzo 2007 - Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007. (Ordinanza n. 26).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita" ed in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n.448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 98, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n.249 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Regione Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della terza prova scritta, "Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige";

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003,n.41, concernente le modalita' di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le "caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima"; tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Vista la legge 15 marzo 1997,n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6 "Modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.";

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 8, "Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2006-2007 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate";

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Vista l'ordinanza ministeriale n. 58 del 31 luglio 2006 sul calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2006/2007;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53", come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico operativa per gli esami di Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 "Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007;

Ordina:

Art. 1.

Inizio della sessione di esame

  1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro per l'istruzione, l'universita' e la ricerca. Per l'anno scolastico 2006/2007, la sessione inizia il giorno 20 giugno 2007.

    Art. 2.

    Candidati interni

  2. Sono ammessi all'esame di Stato:

    1. gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 1, comma 1, lettera a);

    2. gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;

    3. alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

    4. gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.

    Limitatamente agli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica per tali anni. Conseguentemente, in sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico, il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto, come precisato nella circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007, delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacita' critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In quest'ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovra' essere specificatamente motivata. Per tutti gli studenti, comunque, dovra' essere formulato dal Consiglio di classe un giudizio di ammissione, che assolvera' il compito di fornire alla Commissione di esame ogni utile dato informativo sulla personalita' e sulla preparazione del candidato. L'esito della valutazione e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione Ammesso o Non ammesso. L'attribuzione dei voti in ciascuna disciplina rileva unicamente ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

  3. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

    Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

    Art. 3.

    Candidati esterni

  4. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

    1. compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

    2. siano in possesso del diploma di licenza di...

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