LEGGE 3 febbraio 2006, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui

Coming into Force05 Febbraio 2006
Enactment Date03 Febbraio 2006
Published date04 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/04/006G0038/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.29 del 04-02-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Storace, Ministro della salute Buttiglione, Ministro per i beni e le

attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE III SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N. 250

All'articolo 1, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: " Ministero dell'economia e delle finanze " sono inserite le seguenti: " per l'anno 2005 ".

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti.

"ART. 1-bis. - (Norme in materia di scuole non statali). - 1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge la marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parita' e' riconosciuta con provvedimento adottata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n.

62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera D, della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento e' sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  1. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneita' per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attivita' educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e' inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsita' delle predette dichiarazioni comporta la nullita' degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilita' civili e penali.

  2. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attivita' organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

    1. un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

    2. la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

    3. l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attivita' educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonche' di idoneo personale tecnico e amministrativo;

    4. alunni frequentanti, in eta' non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

  3. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalita' procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalia finalita' correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.

  4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. bielle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al...

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