DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2005, n. 250 - Misure urgenti in materia di universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui

Coming into Force06 Dicembre 2005
Published date06 Dicembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/12/06/005G0276/CONSOLIDATED/20200309
Enactment Date05 Dicembre 2005
Official Gazette PublicationGU n.284 del 06-12-2005
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di incentivazione della ricerca universitaria e di rinegoziazione di mutui, nonche' in materia di assistenza a soggetti affetti da gravi patologie e di beni culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro della salute, del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di incentivazione della ricerca universitaria e di rinegoziazione di mutui, nonche' in materia di assistenza a soggetti affetti da gravi patologie e di beni culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro della salute, del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Incentivazione della ricerca nelle universita'

  1. Al fine di consentire alle universita' di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e' incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.

Incentivazione della ricerca nelle universita' 1. Al fine di consentire alle universita' di fare fronte ai

programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e' incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali)

((1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

  1. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parita' e' riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento e' sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneita' per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attivita' educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e' inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsita' delle predette dichiarazioni comporta la nullita' degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilita' civili e penali.

  3. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attivita' organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

    1. un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

    2. la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

    3. l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attivita' educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonche' di idoneo personale tecnico e amministrativo;

    4. alunni frequentanti, in eta' non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

  4. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalita' procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalita' correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.

  5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli...

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