LEGGE 11 luglio 2003, n. 170 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca

Coming into Force13 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/07/12/003G0200/ORIGINAL
Enactment Date11 Luglio 2003
Published date12 Luglio 2003
Official Gazette PublicationGU n.160 del 12-07-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 105

All'articolo l:

al comma 1, alinea, dopo le parole: "indifferibile esigenza" sono inserite le seguenti: "di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori," a le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2003";

al comma 1, lettera b), dopo le parole: "laurea specialistica" sono inserite le seguenti: ", delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria";

al comma 1, lerrera c), le parole: ", in determinate aree scientifico-disciplinari," sono soppresse;

il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c)";

al comma 3, le parole: "dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10-bis";

al comma 4, le parole da: "Le eventuali economie" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse acquisite dalle universita' per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto a iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168".

Dopo l'articolo 1 e inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Anagrafe nazionale degli studenti a dei laureati delle universita). - 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

  1. valulare l'efficacia a l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

  2. promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

  3. fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati a sui fabbisogni formativi...

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