Organi della giurisdizione amministrativa

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LIBRO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 3
CAPO II – ORGANI
DELLA GIURISDIZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 4. GIURISDIZIONE DEI GIUDICI
AMMINISTRATIVI
1. La giurisdizione amministrativa
è esercitata dai tribunali ammini-
strativi regionali e dal Consiglio di
Stato secondo le norme del presente
codice.
Art. 5.TRIBUNALI AMMINISTRATIVI
REGIONALI
1. Sono organi di giurisdizione
amministrativa di primo grado i
tribunali amministrativi regionali
e il Tribunale regionale di giustizia
amministrativa per la regione auto-
noma del Trentino – Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regio-
nale decide con l’intervento di tre
magistrati, compreso il presidente.
In mancanza del presidente, il col-
legio è presieduto dal magistrato
con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giusti-
zia amministrativa per la regione
autonoma del Trentino – Alto Adi-
ge resta disciplinato dallo statuto
speciale e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 6.CONSIGLIO DI STATO
1. Il Consiglio di Stato è organo
di ultimo grado della giurisdizione
amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giu-
risdizionale decide con l’intervento
di cinque magistrati, di cui un pre-
sidente di sezione e quattro consi-
glieri. In caso di impedimento del
presidente, il collegio è presieduto
dal consigliere più anziano nella
qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle nor-
me di attuazione richiamate al com-
ma 6, l’adunanza plenaria è com-
posta dal presidente del Consiglio
di Stato che la presiede e da dodici
magistrati del Consiglio di Stato,
assegnati alle sezioni giurisdizio-
nali.
4. In caso di impedimento, il pre-
sidente del Consiglio di Stato è
sostituito dal presidente di sezione
giurisdizionale più anziano nel ruo-
lo; gli altri componenti dell’adu-
nanza plenaria, in caso di assenza o
di impedimento, sono sostituiti dal
magistrato più anziano nella stessa
qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pro-
nunce della sezione autonoma di
Bolzano del Tribunale regionale di
giustizia amministrativa si applica-
no anche le disposizioni dello statu-
to speciale e delle relative norme di
attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce
del Tribunale amministrativo re-
gionale della Sicilia sono proposti
al Consiglio di giustizia ammini-
strativa per la Regione siciliana, nel
rispetto delle disposizioni dello sta-

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