Competenza

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se il processo è riproposto innanzi
al giudice indicato nella pronuncia
che declina la giurisdizione, entro
il termine perentorio di tre mesi dal
suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio è tempesti-
vamente riproposto davanti al giu-
dice amministrativo, quest’ultimo,
alla prima udienza, può sollevare
anche d’ufficio il conflitto di giu-
risdizione.
4. Se in una controversia introdotta
davanti ad altro giudice le sezioni
unite della Corte di cassazione, in-
vestite della questione di giurisdi-
zione, attribuiscono quest’ultima
al giudice amministrativo, ferme
restando le preclusioni e le deca-
denze intervenute, sono fatti salvi
gli effetti processuali e sostanziali
della domanda, se il giudizio è ri-
proposto dalla parte che vi ha inte-
resse nel termine di tre mesi dalla
pubblicazione della decisione delle
sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice,
con riguardo alle preclusioni e de-
cadenze intervenute, può concedere
la rimessione in termini per errore
scusabile ove ne ricorrano i presup-
posti.
6. Nel giudizio riproposto davanti
al giudice amministrativo, le prove
raccolte nel processo davanti al giu-
dice privo di giurisdizione possono
essere valutate come argomenti di
prova.
7. Le misure cautelari perdono la
loro efficacia trenta giorni dopo la
pubblicazione del provvedimento
che dichiara il difetto di giurisdi-
zione del giudice che le ha emanate.
Le parti possono riproporre le do-
mande cautelari al giudice munito
di giurisdizione.
Art. 12. – RAPPORTI CON LARBITRATO
1. Le controversie concernenti di-
ritti soggettivi devolute alla giuri-
sdizione del giudice amministrati-
vo possono essere risolte mediante
arbitrato rituale di diritto ai sensi
degli articoli 806 e seguenti del co-
dice di procedura civile1 (I).
(I) Il comma è stato modificato dall’art.
1, co. 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicembre
2011, che ha introdotto le parole: “ai
sensi degli articoli 806 e seguenti del
CAPO IV – COMPETENZA
Art. 13.COMPETENZA TERRITORIALE
INDEROGABILE
1. Sulle controversie riguardan-
ti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti di pubbliche am-
ministrazioni è inderogabilmente
competente il tribunale ammini-
strativo regionale nella cui circo-
scrizione territoriale esse hanno
sede. Il tribunale amministrativo
1 Gli articoli 806 e ss. c.p.c. sono riportati
nell’appendice.

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