Astensione e ricusazione

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LIBRO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 11
previo avviso della fissazione del-
la medesima, inviato almeno dieci
giorni prima ai difensori che si sia-
no costituiti. L’ordinanza provvede
anche sulle spese del regolamento
salvo il caso di regolamento richie-
sto d’ufficio. La pronuncia sulle
spese conserva efficacia anche
dopo la sentenza che definisce il
giudizio, salvo diversa statuizione
espressa nella sentenza. Al procedi-
mento si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 55, commi da 5
a 81.
3. La pronuncia sulla competenza
resa dal Consiglio di Stato, in sede
di regolamento o di appello ai sensi
dell’articolo 62, comma 4, vincola
i tribunali amministrativi regionali.
Se viene indicato come competente
un tribunale diverso da quello adito,
il giudizio deve essere riassunto nel
termine perentorio di trenta giorni
dalla notificazione dell’ordinanza
che pronuncia sul regolamento, ov-
vero entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
(I) L’art. 1, lett. c), d.lgs. 14 settembre
2012, n. 160, in vigore dal 3 ottobre
2012, ha sostituito per intero la norma,
che prevedeva:
“Regime della competenza
1. La competenza di cui agli articoli 13
e 14 è inderogabile anche in ordine alle
misure cautelari.
2. Il difetto di competenza è rilevato,
anche d’ufficio, con ordinanza che in-
dica il giudice competente. Se, nel ter-
1 Condanna al pagamento delle spese di
giudizio, art. 26, co. 1.
mine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione di tale ordinanza, la
causa è riassunta davanti al giudice di-
chiarato competente, il processo segue
davanti al nuovo giudice.
3. L’ordinanza con cui il giudice adito
dichiara la propria competenza o in-
competenza è impugnabile nel termi-
ne di trenta giorni dalla notificazione,
ovvero di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, con il regolamento di
competenza di cui all’articolo 15. Il re-
golamento può essere altresì richiesto
d’ufficio, con ordinanza, dal giudice
dinanzi al quale il giudizio è stato ri-
assunto ai sensi del comma 2; in tale
caso si procede ai sensi dell’articolo
15, comma 6.
4. Durante la pendenza del regolamento
di competenza, il ricorrente può sempre
proporre l’istanza cautelare al tribu-
nale amministrativo regionale indicato
nell’ordinanza di cui al comma 2 o in
quella di cui all’articolo 15, comma 5,
il quale decide in ogni caso sulla do-
manda cautelare, fermo restando quan-
to previsto dall’articolo 15, comma 8”.
CAPO V – ASTENSIONE
E RICUSAZIONE
Art. 17.ASTENSIONE
1. Al giudice amministrativo si ap-
plicano le cause e le modalità di
astensione previste dal codice di
procedura civile. L’astensione non
ha effetto sugli atti anteriori2 (I).
(I) L’articolo è stato modificato dall’art.
1, co. 1, lett. b), d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicembre
2011, che ha aggiunto l’ultimo periodo.
2 L’ art. 51 c.p.c. (astensione del giudice) è
riportato nell’appendice.

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