Principi generali

Pagine2-2
2 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
2. Il giudice amministrativo e le
parti cooperano per la realizzazione
della ragionevole durata del proces-
so.
Art. 3. DOVERE DI MOTIVAZIONE E
SINTETICITÀ DEGLI ATTI
1. Ogni provvedimento decisorio
del giudice è motivato3.
2. Il giudice e le parti redigono gli
atti in maniera chiara e sintetica4.
parti interessate ed eventuale integrazione
del c.); 105 (remissione al primo giudice
se è mancato il c. o è stato leso il diritto di
difesa).
3 Del dovere di motivazione: art. 3, co. 1
(ogni provvedimento decisorio è motivato);
art. 74 (per la sentenza in forma semplifi-
cata con motivazione sintetica sul punto
risolutivo, ovvero richiamo a precedente
conforme); art. 129, co. 6 (nel giudizio elet-
torale la motivazione può consistere in un
richiamo alle argomentazioni delle parti fat-
te proprie dal giudice).
4 Sul principio di sinteticità: art. 26, co. 1 (il
giudice tiene conto della chiarezza e della
sinteticità degli atti anche ai fini della con-
danna alle spese); art. 120, co. 10 (gli atti
delle parti e le sentenze devono essere sin-
tetici).
TITOLO I – PRINCIPI
E ORGANI
DELLA GIURISDIZIONE
AMMINISTRATIVA
CAPO I – PRINCIPI
GENERALI
Art. 1.EFFETTIVITÀ
1. La giurisdizione amministrativa
assicura una tutela piena ed effetti-
va secondo i principi della Costitu-
zione e del diritto europeo1.
Art. 2.GIUSTO PROCESSO
1. Il processo amministrativo attua
i principi della parità delle parti, del
contraddittorio e del giusto proces-
so previsto dall’articolo 111, primo
comma, della Costituzione2.
1 Sul principio di effettività, art.7, co. 7 (con-
centrazione delle tutele degli interessi legit-
timi e, nei casi previsti, dei diritti soggettivi
davanti al giudice amministrativo).
2 Sul principio del contraddittorio si vedano
gli articoli 27 (come costituire il c.; even-
tuale integrazione ordinata dal giudice); 49
(disciplina dell’integrazione del c.); 54, co.1
(autorizzazione per deposito tardivo di do-
cumenti e memorie nel rispetto del principio
del c.); 95 (parti nel giudizio d’impugnazio-
ne, obbligo di notifica ad almeno una delle
CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
ALLEGATO 1 – CODICE DEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO
LIBRO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT