Ausiliari del giudice

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12 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Art. 18.RICUSAZIONE
1. Al giudice amministrativo si
applicano le cause di ricusazione
2. La ricusazione si propone, al-
meno tre giorni prima dell’udienza
designata, con domanda diretta al
presidente, quando sono noti i ma-
gistrati che devono prendere parte
all’udienza; in caso contrario, può
proporsi oralmente all’udienza me-
desima prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i mo-
tivi ed i mezzi di prova ed essere
firmata dalla parte o dall’avvocato
munito di procura speciale1.
4. Proposta la ricusazione, il colle-
gio investito della controversia può
disporre la prosecuzione del giudi-
zio, se ad un sommario esame ritie-
ne l’istanza inammissibile o mani-
festamente infondata.
5. In ogni caso la decisione defi-
nitiva sull’istanza è adottata, entro
trenta giorni dalla sua proposizione,
dal collegio previa sostituzione del
magistrato ricusato, che deve essere
sentito.
6. I componenti del collegio chia-
mato a decidere sulla ricusazione
non sono ricusabili.
1 Patrocinio, art. 22; difesa personale delle
parti, art. 23; procura alle liti, art. 24.
7. Il giudice, con l’ordinanza con
cui dichiara inammissibile o respin-
ge l’istanza di ricusazione, provve-
de sulle spese e può condannare la
parte che l’ha proposta ad una san-
zione pecuniaria non superiore ad
euro cinquecento.
8. La ricusazione non ha effetto
sugli atti anteriori. L’accoglimen-
to dell’istanza di ricusazione rende
nulli gli atti compiuti ai sensi del
comma 4 con la partecipazione del
giudice ricusato (I).
(I) L’art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. 15 no-
vembre 2011, n. 195, in vigore dall’8
dicembre 2011, ha modificato il comma
eliminando il riferimento all’astensio-
ne, introdotto nell’art. 17.
CAPO VI – AUSILIARI
DEL GIUDICE
Art. 19.VERIFICATORE E CONSULEN-
TE TECNICO
1. Il giudice può farsi assistere, per
il compimento di singoli atti o per
tutto il processo, da uno o più veri-
ficatori, ovvero, se indispensabile,
da uno o più consulenti2.
2. L’incarico di consulenza può es-
sere affidato a dipendenti pubblici,
professionisti iscritti negli albi di
cui all’articolo 13 delle disposi-
zioni per l’attuazione del codice
di procedura civile, o altri soggetti
aventi particolare competenza tec-
2 Verificazione e consulenza, articoli 66 e 67.

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