DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2002 - Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capo I NORME GENERALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'art. 11; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutturein cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Governo e la Corte dei conti relativamente all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla Corte dei conti ed ha annullato il primo periodo del citato art. 9, comma 7; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare l'art. 12; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2002, in corso di registrazione; Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in osservanza della procedura individuata dalla citata sentenza della Corte costituzionale; Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorita' politiche interessate; Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione; Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta

Art. 1.

Denominazioni

  1. Nel presente decreto sono denominati

    1. decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

    303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; c) presidente, vice presidente e Presidenza: rispettivamente, il presidente, il vice presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) sottosegretario alla presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri; e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario generale

    rispettivamente, il Segretariato generale, il segretario generale ed il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto; g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i dipartimenti; h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

    Art. 2.

    Strutture della Presidenza

  2. Costituiscono strutture generali della Presidenza

    1. le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo

    1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; 2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento; 3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; 4) il dipartimento per gli affari regionali; 5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria; 6) il dipartimento della funzione pubblica; 7) il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; 8) il dipartimento per le pari opportunita'; 9) il dipartimento per le riforme istituzionali; 10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; 11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo; 12) il dipartimento per gli affari economici; 13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali; 14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 16) il dipartimento per la protezione civile; 17) l'ufficio nazionale per il servizio civile; b) le strutture di missione istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi

    1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

  3. Costituiscono altresi' strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo

    1. l'ufficio del segretario generale; b) il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione; c) il dipartimento per le risorse strumentali; d) il dipartimento del cerimoniale di Stato; e) l'ufficio bilancio e ragioneria; f) l'ufficio per il controllo interno; g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.

  4. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici

    1. l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare; b) l'ufficio stampa e del portavoce del presidente; c) l'ufficio del consigliere diplomatico; d) l'ufficio del consigliere militare.

  5. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del presidente, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.

  6. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilita' non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.

  7. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione.

  8. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

  9. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalita' dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

    Art. 3.

    Disposizioni di carattere generale

  10. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del...

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