DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71 - Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell''articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo I

Disposizioni introduttive

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 14, comma 18;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'articolo 126, comma 5-bis, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 75, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1319;

Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ordinamento degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate a alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:

La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18

febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 200, abrogato dal presente decreto, recava:

Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari

ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1967, n. 98, supplemento ordinario.

- Il testo dell'art. 14, comma 18 della legge 28

novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 1 dicembre 2005, n. 280, e' il seguente:

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma

15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19

.

- La legge 2 maggio 1983, n. 185, abrogata dal presente decreto, recava: «Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari» ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1983, n. 134.

- La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.

- La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli

Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n.

302.

- Il testo dell'art. 126, comma 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella...

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