DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 200 - Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari

Coming into Force19 Giugno 1967
End of Effective Date27 Maggio 2011
Published date19 Aprile 1967
Enactment Date05 Gennaio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/04/19/067U0200/CONSOLIDATED/20110513
Official Gazette PublicationGU n.98 del 19-04-1967 - Suppl. Ordinario n. 980
TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno; per la grazia e giustizia, per la difesa e per la marina mercantile; Decreta:

Art 1.

(Ordinamento degli uffici consolari)

L'ordinamento degli uffici consolari e' stabilito dalle norme di organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71

Art 2.

(Attribuzione di funzioni e poteri consolari)

Le funzioni e i poteri dell'autorita' consolare sono ad essa attribuiti dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal presente decreto, dalle altre leggi dello Stato nonche' dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

Art 2.

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Art 3.

(Esercizio delle funzioni e dei poteri consolari)

Le funzioni e i poteri attribuiti all'autorita' consolare sono esercitati, in conformita' delle convenzioni e degli usi internazionali, dal capo dell'ufficio consolare.

E' capo di ufficio consolare di I categoria, il titolare, il capo di missione diplomatica nell'esercizio di funzioni consolari, il capo di Cancelleria consolare e chi di essi fa le veci.

E' capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto o chi ne fa le veci a norma del secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art 3.

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Art 4.

(Delega di funzioni e poteri consolari)

Il capo di ufficio consolare di I categoria puo' delegare l'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui al secondo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come specificati dal presente decreto o da altre disposizioni, ad altro personale dell'ufficio.

Non puo' tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alle carriere direttive l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti alla giurisdizione o comunque connessi con questa, di quelli disciplinari in materia di navigazione, di quelli notarili salvo per quanto concerne le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonche' di quelli il cui esercizio e', a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.

Art 4.

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Art 5.

(Competenza in caso di incompatibilita)

Ove un funzionario consolare non possa procedere per causa di incompatibilita', ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto e' compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare.

Art 5.

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Art 6.

(Collaborazione con le autorita' locali)

L'autorita' consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorita' locali cui sia affidata la cura di interessi che concernano cittadini, nonche', a condizione di reciprocita', a quelle che curino interessi che concernano loro cittadini in Italia.

Art 6.

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Art 7.

(Domicilio e residenza)

Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti Codice civile.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 49, ultimo comma, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i residenti nella circoscrizione di ufficio consolare non abilitato all'esercizio di determinate funzioni o poteri sono considerati quali residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le funzioni o i poteri stessi sono demandati.

Art 7.

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TITOLO II DELLE FUNZIONI E DEI POTERI CONSOLARI
Capo I STATO CIVILE E FUNZIONI NOTARILI
Art 8.

(Funzioni di stato civile)

Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.

Art 8.

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Art 9.

(Certificati di cittadinanza italiana)

Il capo di ufficio consolare di I categoria rilascia certificati di cittadinanza italiana.

Avverso il mancato rilascio del certificato e avverso i provvedimenti in genere basati sul non riconoscimento della qualita' di cittadino, e' dato ricorso al Ministro per gli interni, il quale, espletate le indagini del caso, decide con suo decreto.

Art 9.

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Art 10.

(Matrimonio)

Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.

La celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando si vi oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione.

Art 10.

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Art 11.

(Pubblicazioni matrimoniali)

Le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorita' consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell'art. 115 Codice civile.

Per quanto riguarda il non cittadino l'autorita' consolare si attiene a quanto stabilito dall'art. 116 Codice civile.

Le pubblicazioni di matrimonio nell'ufficio consolare hanno luogo mediante affissione nell'albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione dei nubendi.

La richiesta per la pubblicazione di matrimonio in Italia e presso l'ufficio consolare di residenza del nubendo e' trasmessa direttamente dall'autorita' consolare celebrante a quella competente ad effettuare la pubblicazione.

Art 11.

(Pubblicazioni matrimoniali)

Le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorita' consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell'art. 115 Codice civile.

Per quanto riguarda il non cittadino l'autorita' consolare si attiene a quanto stabilito dall'art. 116 Codice civile.

Le pubblicazioni di matrimonio nell'ufficio consolare hanno luogo mediante affissione nell'albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza . . . dei nubendi.

La richiesta per la pubblicazione di matrimonio in Italia e presso l'ufficio consolare di residenza del nubendo e' trasmessa direttamente dall'autorita' consolare celebrante a quella competente ad effettuare la pubblicazione.

Art 11.

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Art 12.

(Dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti)

Il capo di ufficio consolare di I categoria e' autorizzato a:

ridurre, per motivi gravi, il termine delle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia;

dispensare, per cause gravissime, dalle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia, rispettate le...

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