LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6 - Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali

Coming into Force19 Marzo 2004
Published date19 Gennaio 2004
Enactment Date09 Gennaio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/01/19/004G0017/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.14 del 19-01-2004
Capo I FINALITA' DELLA LEGGE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga La seguente legge:

Art 1.
  1. La presente legge ha la finalita' di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art 2.
  1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".

Art 3.
  1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, e' premesso il seguente capo:

    "Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

    Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

    Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicita). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

    Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.

    Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a compiere.

    Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

    1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

    2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo indeterminato;

    3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

    4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

    5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';

    6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

    Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

    Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

    Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

    Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

    I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

    Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

    Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

    Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

    Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

    In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

    Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT