LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401 - Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero

Coming into Force29 Dicembre 1990
Enactment Date22 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/29/090G0449/CONSOLIDATED/20130831
Published date29 Dicembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.302 del 29-12-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Denominazioni)

  1. Nella presente legge per il Ministro, Ministero, Direzione generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

Art 2.

(Finalita')

  1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.

  2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilita' istituzionale del perseguimento delle predette finalita'.

Art 3.

(Funzioni del Ministero) 1. Il Ministero:

  1. definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformita' alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;

  2. persegue le finalita' di cui all'articolo 2 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle universita' e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;

  3. coordina la partecipazione di associazioni, fondiazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero puo' svolgere altresi' funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalita' della presente legge;

  4. provvede, con le modalita' previste dal comma 5 dell'articolo 7, alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformita' a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto;

  5. definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati.

  6. cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni; avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonche' di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati;

  7. presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 4.

Art 4.

(Commissione nazionale per la promozione

della cultura italiana all'estero)

  1. E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

  2. La Commissione:

  1. propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

  2. esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

  3. formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunita' italiane;

  4. collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;

  5. predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.

Art 5.

(Composizione, durata ed ordinamento

della Commissione)

  1. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed e' composta da:

    1. il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;

    2. tre eminenti personalita' scelte dal Presidente del Consiglio dei ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e private;

    3. dieci personalita' del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

    4. due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;

    5. due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;

    6. il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero, o un suo delegato, ed il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un suo delegato;

    7. il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato;

    8. il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;

    9. il Direttore generale del Dipartimento competente per le relazioni internazionali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo delegato;

    10. il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo delegato;

    11. il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo delegato;

    12. un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana designato dal Consiglio di amministrazione;

    13. il Presidente della societa' Dante Alighieri, o un suo delegato.

  2. La Commissione adotta entro 30 giorni della propria costituzione un regolamento interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la Direzione generale.

  3. La Commissione elegge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del proprio regolamento interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte ogni anno.

Art 6.

(Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero)

  1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalita' della presente legge.

  2. Il Ministero puo', previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attivita' contemplate dalla presente legge.

Art 7.

(Istituti)

  1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede.

  2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria e' soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei Conti.

  3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalita' della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente; un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attivita' svolta.

  4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

  5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali citta' degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.

  6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, ivi...

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