LEGGE 2 maggio 1983, n. 185 - Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari

Coming into Force02 Giugno 1983
End of Effective Date27 Maggio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/18/083U0185/CONSOLIDATED/20110513
Published date18 Maggio 1983
Enactment Date02 Maggio 1983
Official Gazette PublicationGU n.134 del 18-05-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente legge.

Detta tabella dovra' essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71

Art 2.

Per il diritto d'urgenza previsto dall'articolo 77 dell'annessa tabella non si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71

Art 3.

La tabella di cui all'articolo 1 sara' adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 maggio 1983 PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - GORIA - FORTE

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71

Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari

TABELLA DEI DIRITTI DA RISCUOTERSI DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (1)

SEZIONE I Atti di stato civile (2)
Art 1

Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati:

per ogni foglio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.

Art 1. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71
Art 2

Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile: (3)

per ogni foglio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000

(3) Certificato di stato libero.

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71
Art 3

Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio:

diritto fisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000

Art 3 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71
Art 4

Certificato di avvenuta pubblicazione:

diritto fisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000

Art 4 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71
Art 5

Certificato di cittadinanza:

diritto fisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.000

Art 5 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71
Art 6

Atti non enunciati negli articoli precedenti: (4)

per ogni atto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.000

(4) Situazione di famiglia, eccetera.

Art 6 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71
SEZIONE II Atti notarili
Art 7

Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere - Permuta, cessione di diritti o di ragione qualunque, donazione fra vivi - Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitu', di enfiteusi:

ad valorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5% (5) (6)

(6) Atto di donazione.

Art
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