Art
1.
La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71
Art
2.
Per il diritto d'urgenza previsto dall'articolo 77 dell'annessa tabella non si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71
Art
3.
La tabella di cui all'articolo 1 sara' adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1983 PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - GORIA - FORTE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 71