DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1975, n. 480 - Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna

Coming into Force21 Ottobre 1975
Enactment Date22 Maggio 1975
Published date06 Ottobre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/10/06/075U0480/CONSOLIDATED/19840406
Official Gazette PublicationGU n.265 del 06-10-1975
TITOLO I
Capo I POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanita', per il lavoro e la previdenza sociale, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali; Decreta: Art. 1.

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia urbana e rurale e di prevenzione antincendi nelle campagne svolte dagli enti locali.

La regione trasmette al rappresentante del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.

Capo II LAVORI PUBBLICI DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA REGIONE
Art 2.

Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e' sostituito dai seguenti:

"Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

  1. costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'art. 12, della legge medesima;

  2. costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

  3. aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

  4. costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe;

  5. opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi;

  6. edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali;

  7. opere di riparazione di danni bellici.

La regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio".

Sono comunque trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art 3.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, viene delegato alla regione, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali che, gia' esercitate all'atto del loro passaggio alla regione dagli uffici trasferiti ai sensi del successivo art. 4, residuano alla competenza statale in ordine:

  1. alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamita' naturali dichiarate di estensione ed entita' particolarmente gravi;

  2. ai contributi, alla progettazione ed alla gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607, e delle altre disposizioni legislative in materia;

  3. all'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

  4. ai mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

La delega di cui ai precedenti commi sostituisce quella prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 1037.

Art 4.

Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e' sostituito dal seguente:

"Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna: il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sara' effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sono, altresi', trasferiti alla regione le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed il provveditorato alle opere pubbliche trasferiti con il precedente quarto comma del presente articolo e la cui attivita' sia attinente alle - funzioni amministrative di competenza della regione.

Il provveditore alle opere pubbliche continua temporaneamente ad essere preposto anche alle sezioni e servizi rimasti allo Stato.

Fino a quando la regione non avra' disposto diversamente con proprie leggi, il provveditore alle opere pubbliche e gli ingegneri capo preposti agli uffici del genio civile vengono posti a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.

Capo III EDILIZIA ED URBANISTICA
Art 5.

Spetta alla regione autonoma della Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

Cessano le funzioni esercitate per la Sardegna, a termini dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali.

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e' abrogato.

Art 6.

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La regione potra' avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Capo IV TRASPORTI SU LINEE AUTOMOBILISTICHE E TRANVIARIE
Art 7.

L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e' sostituito dal seguente:

"La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna e' trasferita alla regione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi".

Art 8.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna per il proprio territorio l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, gia' esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 7, residuano alla competenza statale:

1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:

esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in...

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