IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanita', per il lavoro e la previdenza sociale, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali; Decreta: Art. 1.
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia urbana e rurale e di prevenzione antincendi nelle campagne svolte dagli enti locali.
La regione trasmette al rappresentante del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.