Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprieta' di cittadini italiani o di enti o societa' di nazionalita' italiana, o loro aventi causa, secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori pubblici.
LEGGE 31 luglio 1954, n. 607 - Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici
Coming into Force | 13 Agosto 1954 |
Enactment Date | 31 Luglio 1954 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1954/08/12/054U0607/CONSOLIDATED/20091214 |
Published date | 12 Agosto 1954 |
Official Gazette Publication | GU n.183 del 12-08-1954 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o societa' di nazionalita' italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprieta' adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32.
Si applicano, invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164.
Per la determinazione del contributo per le riparazioni si applicano le disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32.
Si applicano, invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164.
COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 610.
Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale il ripristino del fabbricato distrutto puo' essere consentito anche in localita' diversa da quella nella quale il fabbricato sorgeva al momento del danno, purche' nell'ambito dello stesso Comune.
Qualora il danneggiato, prima dell'entrata in vigore...
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