LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968 - Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Coming into Force15 Gennaio 1954
Enactment Date27 Dicembre 1953
Published date31 Dicembre 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/12/31/053U0968/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.299 del 31-12-1953 - Suppl. Ordinario n. 1
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Indennizzi e contributi per danni di guerra

Limiti territoriali della legge ai cittadini italiani ed agli enti e societa' di nazionalita' italiana sono concessi, con le modalita' e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra.

L'indennizzo o il contributo vengono concessi per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania.

Per i danni verificatisi in territorio estero, l'indennizzo o il contributo sono concessi limitatamente ai casi e alle condizioni previsti dall'art. 52.

Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai galleggianti ed ai relativi carichi ammessi ai benefici della presente legge, questi sono concessi qualunque sia la localita' in cui i danni si sono verificati.

Art 2.

Rinvio a speciali disposizioni

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

  1. ai beni la cui riparazione o ricostruzione e' stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l'art. 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

  2. alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

  3. ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, nonche' al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.

Art 3.

Fatto di guerra

E' considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.

Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.

Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonche' la esplosione di mine provacata da urto con navi o galleggianti.

Sono altresi' considerati fatti di guerra, l'abbandono dei beni, nonche' le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purche' costrettovi da eventi bellici o da disposizioni delle autorita' civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento ed evacuazione.

Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, le bande armate irregolari, previste dall'art. 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

Per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna previsti dall'art. 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

Art 4.

Beni ammessi alle provvidenze della legge

I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:

  1. oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;

  2. immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attivita' professionale, artigiana, commerciale o industriale;

  3. immobili e mobili adibiti all'esercizio di attivita' agricola;

  4. fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.

Art 5.

Beni esclusi dalle provvidenze della legge

Nessun beneficio e' concesso per i danni ai seguenti beni:

  1. oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;

  2. armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;

  3. automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;

  4. somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;

  5. castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;

  6. tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.

Art 6.

Trasferimento dell'indennizzo e del contributo

Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprieta' del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, e' necessario il consenso dei cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.

Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'arca di quello distrutto, e' ammessa, la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato gia' ceduto o ai quali sara', ceduto il contributo e che abbiano gia' ricostruito o che ricostruiscano il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Nei casi di trasferimento di proprieta' o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario e' determinato miella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore.

Art 7.

Denuncie del danno

Ai fini della presente legge sono valide le denuncie gia' presentate.

E' tuttavia ammessa la presentazione di nuove denuncie alle Intendenze di finanza, entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Non e' ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denuncie.

Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intendere che abbia rinunciato al contributo e gli verra' liquidato l'indennizzo.

Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denuncie presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 14.32; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e in, dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo.

Art 7.

Denuncie del danno

Ai fini della presente legge sono valide le denuncie gia' presentate.

E' tuttavia ammessa la presentazione di nuove denuncie alle Intendenze di finanza, entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Non e' ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denuncie.

Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intendere che abbia rinunciato al contributo e gli verra' liquidato l'indennizzo. 2

Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denuncie presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT