LEGGE 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Coming into Force21 Luglio 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/07/20/049U0410/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date14 Giugno 1949
Published date20 Luglio 1949
Official Gazette PublicationGU n.164 del 20-07-1949
Articoli

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti fissi gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della concessione.

Le spese relative ai lavori e provviste gia' effettuati all'atto della presentazione della domanda di concorso statale saranno determinati in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea e degli impianti, dalla data di sospensione dell'esercizio a quella effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio, eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sara' applicabile l'art. 4 del decreto medesimo.

I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai sub-concessionari o ad enti pubblici e privati che in sostituzione dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione dei lavori.

Art 2.

Per la riparazione del materiale rotabile e d'esercizio di proprieta' dei concessionari e per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e d'esercizio in sostituzione di quello andato perduto o distrutto puo' essere concesso un concorso dello Stato sino ai 50 per cento della spesa prevista.

Quando il materiale rotabile sia, di proprieta' dello Stato e l'Amministrazione governativa non intenda provvedere direttamente alla riparazione ed alla sostituzione, al concessionario, preventivamente autorizzato a provvedere, sara' accordato un concorso sino all'importo totale della spesa necessaria.

Art 3.

Per le tramvie extraurbane, per le linee di navigazione interna, per le filovie per le funicolari aeree e terrestri in servizio extraurbano; per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano e per le linee di navigazione in servizio urbano esercitate da aziende municipalizzate od in maggioranza di proprieta' del Comune o della Provincia, puo' essere accordato, per le riparazioni degli impianti fissi non riversibili allo Stato alla fine della concessione, un concorso nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista e, per la riparazione e sostituzione del materiale rotabile e di esercizio e dei natanti di proprieta' dei concessionari, un concorso sino al 50 per cento della spesa prevista.

Per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano, sono escluse dal concorso le spese che, per la riattivazione ed il ripristino di impianti e di materiale rotabile, le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprieta' del Comune o della Provincia abbiano sostenuto con mezzi propri o, comunque, riversandone il relativo onere alle Amministrazioni comunali da cui dipendono, fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni di guerra.

Per i natanti e gli impianti delle linee di navigazione interna, che siano di proprieta' dello Stato. E' applicabile il comma secondo del precedente art. 2; per quelli gratuitamente riversibili allo Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

Art 4.

Quando sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, potra' farsi luogo alla sostituzione integrale o parziale della linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema salvo, per la nuova concessione allo stesso concessionario, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di stato in base alle norme vigenti in materia. Anche per tali casi valgono le disposizioni degli articoli 1 e 2.

Art 5.

I concorsi accordati in base all'art. 1, all'art. 2, comma secondo, ed all'art. 4 della presente legge, per gli impianti gratuitamente riversibili allo Stato, saranno assoggettati a revisione a lavori ultimati, se i costi della mano d'opera, dei materiali da costruzione, degli impianti fissi, del macchinario e del materiale rotabile, verificatisi nel corso dei lavori e delle provviste, applicati alle stesse quantita' di lavori e provviste ammesse nei preventivi in base ai quali e' stato determinato il concorso, portino in complesso ad un aumento o diminuzione superiore all'alea del 10 per cento della spesa che e' servita di base per la determinazione del concorso medesimo. A tal fine il concessionario, nel corso dei lavori, dovra' presentare, ogni bimestre, all'Ufficio governativo di vigilanza, la situazione dei lavori e provviste eseguiti in ciascun mese del bimestre, con i quantitativi ammessi nei preventivi.

I prezzi da, applicare nel procedimento di revisione saranno, per ciascun mese: a) per la mano d'opera, quelli stabiliti dagli accordi interconfederali e di categoria per le zone nelle quali ricadono i lavori di ricostruzione; b) per i materiali, quelli praticati sulla piazza per lavori analoghi.

Nessun aumento di spesa potra' essere ammesso per lavori e provviste che, a giudizio del Ministro per i trasporti, avrebbero potuto essere eseguiti e non siano stati invece eseguiti in relazione al tempo prescritto per l'ultimazione di tutti i lavori e di tutte le provviste ed alle eventuali proroghe debitamente autorizzate.

Qualora nel corso dei lavori si verificassero variazioni nel costo della mano d'opera e dei materiali anzidetti che portassero ad una variazione di oltre il 30 per cento nella spesa in base alla quale e' stato determinato il concorso...

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