LEGGE 25 giugno 1949, n. 409 - Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione

Coming into Force03 Agosto 1949
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date25 Giugno 1949
Published date19 Luglio 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/07/19/049U0409/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.163 del 19-07-1949
CAPO I Ricostruzione a cura di privati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.

Tale contribuito e' elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

Lo stesso contributo e' elevato rispettivamente ai 5 per cento o al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali e' obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda categoria, sempreche' il fabbricato preesistente non fosse gia' stato costruito secondo le predette norme.

Qualora, il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi e corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo, mentre l'eventuale residuo contributo viene corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, e' inferiore a 10.000 abitanti ed in Comuni che, pur avendo una popolazione superiore a 10.090 abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera a) del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, puo' essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni uniti immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

La concessione del beneficio e' limitata ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unita' immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'art. 1.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unita', immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia puo' essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorche' gli edifici siano siti in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sempreche' il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso Comune.

Rimane abrogato il penultimo comma del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

La ricostruzione e' effettuata sull'area del fabbricato distrutto, salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nel regolamento edilizio del Comune, nell'attuazione dei piani regolatori e di ricostruzione, o da ragioni di carattere tecnico, igienico, economico e sociale o quando la ricostruzione in area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato ovvero al centro urbano, previo, in ogni caso, l'accertamento dell'Ufficio del genio civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto aia, spesa ammissibile a norma del successivo art. 5 per la ricostruzione dei fabbricati e di unita' immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

Nei Comuni non capoluogo di provincia e' ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma, comunque non inferiore alla meta' del fabbricato distrutto.

In tale caso il contributo di cui all'art. 1 sara' concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purche' questa, avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.

Art 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto aia, spesa ammissibile a norma del successivo art. 5 per la ricostruzione dei fabbricati e di unita' immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

Nei Comuni non capoluogo di provincia e' ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma, comunque non inferiore alla meta' del fabbricato distrutto.

In tale caso il contributo di cui all'art. 1 sara' concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purche' questa, avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.10

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene cosi' determinata:

  1. si stabilisce la spesa occorrente per la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra tenendo conto anche di quella afferente ai vani non destinati ad abitazione. Questa viene ammessa al contributo per la quota riferita ad un volume non superiore a un quarto di quello del fabbricato distrutto;

  2. la somma cosi' determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetusta' del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stessa;

  3. la somma risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio civile, corredata dello stato di consistenza del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprieta' dell'area.

E' ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Gli Uffici del genio civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 7.

Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

I contributi di cui all'art. 1 della, presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'art. 2 dall'Ufficio del genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

E' consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento previsto dall'art. 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, a condizione che i lavori siano...

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