DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 687 - Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Coming into Force29 Dicembre 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/12/28/074U0687/ORIGINAL
Enactment Date23 Dicembre 1974
Published date28 Dicembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.338 del 28-12-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessita' di emanare norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina della imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 2 - nel secondo comma:

al n. 5) sono aggiunte le parole: "anche se determinata da cessazione dell'attivita'".

al n. 6) e' soppresso l'inciso "ad esclusione delle assegnazioni di case di abitazione fatte dalle cooperative edilizie".

Il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerate cessioni di beni:

  1. le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, comprese le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; giornali quotidiani;

  2. le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa gestiti con contabilita' separata;

  3. le cessioni che hanno per oggetto terreni, comprese le aree edificabili, nonche' le pertinenze e le scorte cedute contestualmente;

  4. le cessioni a titolo di sconto o premio previste nelle condizioni generali di vendita o nel contratto originario nonche' quelle pattuite successivamente anche a titolo di abbuono ed eseguite non oltre un anno dalla effettuazione dell'operazione o dell'ultima delle operazioni cui ineriscono; le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

  5. le cessioni di cui al n. 4) fatte a enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica o a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

  6. i conferimenti nelle societa' od enti di cui al n. 6) e i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni;

  7. le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 29 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;

  8. le cessioni che hanno per oggetto diritti di autore.

    Art. 3 - nel secondo comma:

    al n. 2) le parole: "e a diritti d'autore" sono sostituite con le parole "nonche' a diritti d'autore relativi alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale";

    al n. 3) e' aggiunta la frase: "Non costituiscono prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente";

    al n. 5) sono aggiunte le parole: "ad eccezione dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2".

    Il quarto comma e' sostituito dal seguente:

    "Non costituiscono prestazioni di servizi:

  9. le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2;

  10. le prestazioni di mandato e di mediazione relative agli atti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 2, comprese quelle relative al collocamento di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci;

  11. le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti di autore non compresi fra quelli indicati al n. 2) del secondo comma e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

  12. le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai depositi di cui al n. 3) del secondo comma;

  13. i conferimenti nelle societa' ed enti di cui al n. 6) del secondo comma dell'art. 2".

    Art. 4 - nel secondo comma:

    al n. 1) sono aggiunte le parole: "salvo il disposto dell'art. 5, lettera b)";

    al n. 2) dopo la parola "societa'", sono aggiunte le parole "di cui al n. 1)".

    Nel terzo comma sono soppresse le parole "mediante una distinta organizzazione".

    Il quarto comma e' sostituito dai seguenti:

    "Le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali.

    Non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali.".

    Art. 5 - e' sostituito dal seguente:

    "Esercizio di arti e professioni. - Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni, sempre che rientrino nell'attivita' esercitata:

  14. le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, fatta eccezione per quelle inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera a) dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, rese nell'esercizio di attivita' per le quali non sia prescritta l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali;

  15. le prestazioni di servizi rese da societa' o associazioni costituite tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, fatta eccezione per quelle rese da societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, da societa' estere di tipo equivalente e da associazioni riconosciute".

    Art. 6 - nell'ultimo comma dopo le parole "agli enti pubblici territoriali" sono aggiunte le parole ", agli istituti universitari".

    Art. 7 - nel secondo comma, dopo le parole "da soggetti residenti nello Stato" sono aggiunte le parole: "o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".

    Nel terzo comma sono aggiunte le parole: "o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".

    Nel quarto comma sono aggiunte le parole "o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".

    Il quinto comma e' sostituito dal seguente:

    "Si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che vi hanno la residenza, il domicilio o l'oggetto principale dell'attivita' ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che vi hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita'".

    Nell'ultimo comma le parole "8 e 9" sono sostituite con le parole "8, 8-bis e 9".

    Art. 8 - e' sostituito dal seguente:

    "Cessioni all'esportazione. - Costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni eseguite, anche tramite commissionari, mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome del cedente ovvero di suoi commissionari, anche se i beni stessi prima dell'esportazione siano sottoposti presso terzi, per conto dell'acquirente residente all'estero, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale o, nel caso in cui avvenga tramite servizio postale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

    Le cessioni, anche tramite commissionari, di beni destinati ad essere esportati dal cessionario o da suoi commissionari nello Stato originario non sono soggette all'imposta a condizione che l'esportazione avvenga nel termine di otto mesi dalla consegna. L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale sull'esemplare della fattura in possesso del cessionario.

    Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esportatori abituali possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, sempreche' questa sia detraibile a norma dell'art. 19, primo e secondo comma, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilita' del cessionario o committente, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte dal medesimo, anche tramite commissionari, nell'anno solare precedente ovvero, se superiore, nei limiti dell'ammontare corrispondente alla media dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'ultimo triennio. E' considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche delle esportazioni effettuate tramite commissionari, superiore rispettivamente ai quaranta o ai trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti che si avvalgono della qualita' di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta allo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro il 31...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT