DECRETO LEGISLATIVO 6 luglio 1993, n. 290 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano

Coming into Force25 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/10/093G0293/ORIGINAL
Enactment Date06 Luglio 1993
Published date10 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.186 del 10-08-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. I primi quattro commi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, sono sostituiti dai seguenti:

    " 1. Con legge provinciale e' stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

  2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.

  3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentativita' a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano - in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati

    rilevati - i censimenti e le...

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