DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 1017 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati

Coming into Force13 Marzo 1979
Published date12 Marzo 1979
Enactment Date31 Luglio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/03/12/078U1017/CONSOLIDATED/20010412
Official Gazette PublicationGU n.70 del 12-03-1979
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione, Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle partecipazioni statali; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale; cave e torbiere; commercio, nonche' fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione, Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle partecipazioni statali; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale; miniere, comprese le acque minerali e termali; cave e torbiere; commercio, nonche' fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art 2.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate dalla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 4, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Spetta alla regione, tra l'altro, esercitare la vigilanza e la tutela sulle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.

Art 3.

Alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni tributarie previste dalle leggi dello Stato a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura nella restante parte del territorio nazionale.

L'aliquota, a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, dell'imposta locale sui redditi e' stabilita ogni anno, salvo quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, entro i limiti fissati dalle leggi dello Stato, con deliberazione della giunta regionale in sede di approvazione del bilancio camerale.

Spettano alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di competenza delle suddette province.

Dette funzioni continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando non venga diversamente disposto con legge provinciale.

Art 4.

Le funzioni amministrative, non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente art. 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, quale ufficio statale decentrato presso le camere, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio.

Queste funzioni saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi camerali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di riscontrata inattivita' degli organi camerali nello esercizio delle funzioni delegate, il Ministro competente puo' disporre il compimento degli atti relativi.

L'ufficio di cui al precedente primo comma, compreso l'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, e' soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art 4.

Le funzioni amministrative, non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente art. 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, sono attribuite alle camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio.

((Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano.

Presso le camere predette e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura, gia' svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.

Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici e' trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive Province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. E' soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.))

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2001, N. 113.

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