IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, commi primo e secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per la funzione pubblica; E m a n a: il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Sono istituite le dotazioni organiche del ruolo locale del Centro di servizio sociale per adulti e dell'Ufficio di servizio sociale per minorenni in provincia di Bolzano, stabilite dalla tabella n. 1, allegata al presente decreto. Dette dotazioni organiche sono aggiunte alla tabella n. 9, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e contrassegnate rispettivamente con le lettere C) e D).
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Il personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia che alla data di pubblicazione del presente decreto:
risulti in servizio presso il Centro servizio sociale per adulti di Trento e che abbia superato il concorso pubblico per l'assunzione prima dell'emanazione del decreto ministeriale 17 dicembre 1996;
risulti in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni relativa alla qualifica rivestita; puo' chiedere il trasferimento presso il Centro di servizio sociale per adulti in provincia di Bolzano. Tale personale e' assimilato al personale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Il personale interessato dovra' inoltrare per via gerarchica al commissario del Governo per la provincia di Bolzano apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.