IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1.
L'amministrazione statale e gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali forniscono, a richiesta, all'ufficio di cui al secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n. 1017, i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unita' di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per i censimenti, le indagini e le rilevazioni indette ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche' per l'esercizio delle funzioni delegate alle province dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.
Il suindicato ufficio, a sua volta, fornisce i dati, resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione di cui sia in possesso, a richiesta dell'Istituto centrale di statistica, nonche' dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze, che sono tenuti al rispetto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.