Le modifiche ai reati in tema di circolazione stradale e immigrazione

AutoreEnrico Infante
Pagine39-74
CAPITOLO 2
LE MODIFICHE AI REATI
IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
E IMMIGRAZIONE
di Enrico Infante
SOMMARIO: 2.1. Le modifiche al Codice della Strada. La frenetica accelerazione della
risposta sanzionatoria alla guida in stato di ebbrezza alcolica – 2.2. La struttura delle
fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti ed una postilla in
tema di accertamento induttivo – 2.3. Le soglie di maggiore offensività e la loro natura
giuridica: circostanze aggravanti o elementi costitutivi di fattispecie autonome? – 2.4.
La ripenalizzazione del rifiuto. Il concorso con le altre fattispecie – 2.5. La confisca
della vettura – 2.6. Concorso formale o apparente con i novellati artt.589 e 590 c.p.
aggravati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti? – 2.7. Il nuovo
art.12 comma 5 bis d. lg. n. 286 del 1998, il rischio di un’interpretazione abrogatrice e
la plausibilità di un’esegesi non abrogatrice: il profitto ingiusto come quello lesivo
dell’erario – 2.8. I soggetti attivi e la condotta. Il momento consumativo e la clandesti-
nità sopravenuta – 2.9. La confisca ed il sequestro – 2.10. Le prevedibili difficoltà dimo-
strative e la centralità dell’incidente probatorio – 2.11. Le nuove circostanze aggravanti
dell’art.12 comma 5 d. lg. n. 286 del 1998 ed i loro effetti processuali – 2.12. La trasfor-
mazione in delitto del reato di cui all’art.22 comma 12 d. lg. n. 286 del 1998 ed i suoi
effetti. La penale rilevanza dell’assunzione in nero delle badanti – 2.13. L’accelerazione
dei tempi per il formarsi del silenzio-assenso dell’Autorità Giudiziaria all’espulsione.
2.1. Le modifiche al Codice della Strada. La frenetica accelerazione
della risposta sanzionatoria alla guida in stato di ebbrezza alcolica
Il d.l. n. 92 del 2008 ha modificato per l’ennesima volta in pochissimi
anni la disciplina approntata dal codice della strada per chi si pone alla
guida in stato di alterazione psicologica conseguente all’assunzione di alco-
lici o di sostanze stupefacenti. L’elevato numero di sinistri stradali, dalle
conseguenze spesso esiziali, che si registrano sulle nostre strade e l’onore
delle cronache cui tali episodi sono balzati hanno indotto anche l’ultimo
Legislatore ad apportare il suo contributo al progressivo ispessimento della
risposta sanzionatoria che si è registrato negli ultimi tempi1.
1 L’Italia ha un triste primato europeo per incidenti stradali con esiti mortali. I dati riportati dal
quotidiano Avvenire del 12.8.2008, p.11, evidenziano come nel 2006 i decessi sulle strade inglesi
siano stati 3.297, su quelle francesi 4.709 e su quelle germaniche 5.091, mentre nella Penisola si
registravano 5.669 morti cagionati da sinistri stradali.
40 Sistema penale e sicurezza pubblica
Tale processo può farsi risalire alla l. n. 214 del 2003, che ha convertito
il d.l. n. 151 del 2003, con cui le pene congiunte dell’arresto fino ad un
mese e dell’ammenda da 258 a 1.032 euro per la guida in stato di ebbrezza
avevano sostituito le pene alternative dell’ammenda da 774 a 2.582 euro e
della permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità. Sempre con tale
provvedimento legislativo la competenza a giudicare il reato era stata tra-
sferita dal giudice di pace al tribunale, in modo da impedire l’operatività
della causa di improcedibilità del fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art.
34 d. lg. n. 274 del 2000.
Peraltro, già in precedenza, e per la precisione con la l. n. 168 del 2002,
di conversione del d.l. n. 121 del 2002, la soglia di 0,8 g/l era stata sostitu-
ita da quella più bassa di 0,5 g/l al fine di individuare il grado minimo di
presenza di alcol al quale ricollegare il divieto penalmente sanzionato di
porsi alla guida di un automezzo.
L’ultima modifica precedente a quella del testo normativo di cui ci occu-
piamo risale a non più di un anno or sono, quando, col d.l. n. 117 del 2007,
era stato introdotto il meccanismo di differenziazione della risposta sanzio-
natoria in base ad una tripartizione delle soglie di percentuale di presenza
alcolemica nel sangue:
la lettera a) dell’art.186 del Cod. Strad. prevedeva un’ammenda da 500
a 2.000 euro e l’arresto fino ad un mese in caso di tasso accertato supe-
riore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8, con previsione, sul piano ammini-
strativo, della sospensione della patente di guida da tre mesi a sei mesi
(e dunque con la possibilità di ricorrere all’istituto dell’oblazione ai fini
dell’estinzione ai sensi dell’art. 162 c.p.);
la lettera b) dell’art. 186 Cod. Strad. statuiva un’ammenda da 800 a
3.200 euro e l’arresto fino a tre mesi in caso di tasso alcolemico supe-
riore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, con possibilità di sostituzione
della pena – a richiesta dell’imputato – con l’obbligo di svolgere un’at-
tività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumato-
logiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi e con sospensione,
in via amministrativa, del documento di guida da sei mesi ad un anno;
la lettera c) dell’art.186 Cod. Strad. delineava un’ammenda da 1.500 a
6.000 euro e l’arresto fino a sei mesi in caso di tasso alcolemico supe-
riore a 1,5 g/l, nonché la sanzione amministrativa della sospensione del-
la patente di guida da uno a due anni e conseguente possibilità di sosti-
tuzione, sempre a richiesta dell’imputato, della pena con l’obbligo di
attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumato-
logiche pubbliche da sei mesi a un anno.
Rispetto a tale quadro sanzionatorio, quali le novità apportate dal d.l. n.
92 del 2008?
Quanto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupe-
facenti, il pacchetto sicurezza lascia in larga misura intatta la struttura for-
male delle disposizioni incriminatrici, che continuano ad essere allocate
E. Infante – Le modifiche ai reati in tema di circolazione stradale e immigrazione 41
negli artt.186. (con la sua tripartizione) e nell’art.187 Cod. Strad, e del fatto
di reato: la materia del divieto non è dunque mutata.
Ciò che è significativamente cambiato è il grado della risposta sanziona-
toria e preventiva, con incisive modifiche delle pene, delle sanzioni ammi-
nistrative e degli strumenti cautelari. Infatti, con il d.l. n. 92 del 2008, e con
la legge di conversione n. 125 del 2008, mentre rimane intatta l’ammenda
da 500 a 2.000 euro per la contravvenzione di cui alla lett. a) dell’art.186
del Cod. Strad., si è stabilito il raddoppio del massimo edittale per i reati di
cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c) Cod. Strad., in modo che la guida in
stato di ebbrezza, in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 g/l, è punita con l’arresto fino a sei mesi, mentre l’arresto
fra tre mesi e un anno è previsto per un tasso superiore a 1,5 g/l.
Se il conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti
provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate. Un intervento solo
sul versante delle pene, restando immutato il periodo di sospensione della
patente, cioè delle sanzioni amministrative previste.
Ma un’importante modifica concerne ora la confisca del veicolo, espres-
samente ricondotta dal Legislatore all’art.240 c.p., e qualificata quindi come
misura di sicurezza. Essa deve essere infatti sempre disposta nel caso in cui
si sia riscontrato nel sangue del conducente un tasso alcolemico superiore
ad 1,5 g/l, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, con
la precisazione (probabilmente ridondante ex art. 164 comma 3 c.p.) della
sua applicazione anche nei casi di condanna o di patteggiamento con con-
cessione della sospensione condizionale della pena.
Un’altra modifica limitata al trattamento sanzionatorio è quella concer-
nente il reato di omissione di soccorso disciplinato dall’art.189 Cod. Strad.:
le pene sono state raddoppiate nel minimo, passando da tre a sei mesi per
l’ipotesi prevista dal comma 6 del predetto articolo e da sei mesi ad un
anno per l’ipotesi delineata nel comma 7.
Un’importante nuova penalizzazione è invece contenuta nella l. n. 125
del 2008 per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti finaliz-
zati a verificare la presenza di alcool o di stupefacenti nel sangue: i novel-
lati artt.186 comma 7 e 187 comma 8 del Cod. Strad. operano ora un rinvio
quoad poenam all’art.186 comma 2 lett. c) Cod. Strad. (cioè alla pena pre-
vista per la presenza nel sangue del tasso alcolemico più elevato), rinvio
che ha per oggetto anche la sanzione amministrativa della sospensione del-
la patente di guida da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.
Non si tratta di una radicale novità, giacchè il reato era già presente
nell’ordinamento e poi venne depenalizzato con le modifiche del 2007, al-
lorchè fu introdotta la tripartizione delle soglie di tasso alcolemico. Si è in
presenza di una ripenalizzazione richiesta a gran voce dagli operatori, giac-
chè il venir meno dello spauracchio della sanzione penale per chi rifiutava
di sottoporsi agli accertamenti rischiava di far venir meno ogni plausibile
operatività del sistema repressivo incentrato sulla tripartizione poiché, sen-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT