Appendice legislativa: Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125

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APPENDICE LEGISLATIVA
Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24
luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Mi-
sure urgenti in materia di sicurezza pubblica». (Gazzetta Ufficiale N. 173 del 25
Luglio 2008)
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 235 è sostituito dal seguente: «Art. 235 (Espulsione od allontana-
mento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero
ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno
Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla
legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unio-
ne europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurez-
za personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono esegui-
ti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma
4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo
20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giu-
dice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo»;
b) l’articolo 312 è sostituito dal seguente: «Art. 312 (Espulsione od allontana-
mento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero
ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno
Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dal-
la legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale
per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurez-
za personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono esegui-
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ti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma
4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo
20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giu-
dice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo»;
«b-bis) all’articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da sette a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da nove a quattordici anni»;
3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da
nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici».
4) all’ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,» sono
inserite le seguenti: «anche straniere,»;
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche
straniere».
b-ter) l’articolo 495 è sostituito dal seguente:
«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla iden-
tità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsa-
mente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’al-
trui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle pro-
prie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona
sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casella-
rio giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;
b-quater) dopo l’articolo 495-bis, è inserito il seguente: «Art. 495-ter (Fraudo-
lente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità persona-
li). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti
del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di
altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria»;
b-quinquies) l’articolo 496 è sostituito dal seguente: «Art. 496 (False dichiara-
zioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dei
casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre
qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico
ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni
o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
«b-sexies) all’articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
“5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o
agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o
del servizio”»;
c) all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

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