Profili amministrativistici delle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

AutoreMaria Abbruzzese
Pagine161-211
CAPITOLO 5
PROFILI AMMINISTRATIVISTICI
DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA
DI SICUREZZA PUBBLICA
di Maria Abbruzzese
SOMMARIO: 5.1. Generalità: la definizione di pubblica sicurezza. La sicurezza come
limite tradizionale alle libertà e come valore da tutelare – 5.2. Le attribuzioni pub-
bliche in materia di sicurezza – 5.3. Il novum dell’intervento urgente in materia –
5.4. Le attribuzioni del sindaco in materia di sicurezza pubblica. Generalità: le com-
petenze – 5.4.1. Le ordinanze sindacali, anche contingibili ed urgenti, in materia di
sicurezza: l’ambito di applicazione. Il decreto attuativo e i contenuti delle ordinanze
– 5.4.2. Le ordinanze sindacali “anche” contingibili ed urgenti. La motivazione –
5.4.3. La previa comunicazione al Prefetto. Altri profili procedimentali – 5.4.4. Le
ordinanze emergenziali ex art. 54 comma 6 t.u.e.l. La modifica degli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici – 5.4.5. L’attuazio-
ne e il coordinamento. I rapporti con il prefetto e la conferenza – 5.4.6. Il potere di
ispezione sull’esercizio delle competenze sindacali – 5.4.7. La sostituzione e la de-
lega delle funzioni – 5.4.8. Il potere di intervento del prefetto – 5.4.9. L’esecuzione
d’ufficio delle ordinanze sindacali – 5.4.10. L’impugnazione delle ordinanze in ma-
teria di sicurezza – 5.4.11. L’imputabilità delle ordinanze sindacali in materia di
sicurezza. – 5.4.12. Il potere di indirizzo del Ministro – 5.4.13. La violazione delle
ordinanze. Le sanzioni penali e amministrative pecuniarie – 5.5. La cooperazione
tra organi amministrativi e forze di polizia: i piani coordinati di controllo del terri-
torio – 5.6. Il concorso delle forze armate nel controllo del territorio. Generalità –
5.6.1. L’impiego del personale militare in compiti civili – 5.6.2. I compiti civili as-
segnati ai militari. Problematiche operative. Le funzioni di pubblica sicurezza – 5.6.3.
Le disposizioni finanziarie a supporto dell’impiego del personale delle Forze arma-
te in compiti di polizia – 5.7. L’accesso ai dati del Ministero dell’interno da parte
della polizia municipale – 5.8. L’accesso ai dati del ministero dell’Interno da parte
delle capitanerie di porto – 5.9. I poteri di segnalazione della condizione irregolare
dello straniero e del cittadino comunitario – 5.10. I centri di identificazione e di
espulsione dei cittadini extracomunitari – 5.11. Conclusioni*
* I riferimenti giurisprudenziali sono tratti, per la giustizia amministrativa e costituzionale, ri-
spettivamente da: www.giustizia-amministrativa.it e da www.cortecostituzionale.it. Le massime
della Cassazione civile e penale sono invece tratte dal sito informatico Juris data di Giuffrè.
162 Sistema penale e sicurezza pubblica
5.1. Generalità: la definizione di sicurezza pubblica. La sicurezza come
limite tradizionale alle libertà e come valore da tutelare
La sicurezza pubblica è rappresentata nella Costituzione come uno dei
valori supremi che l’ordinamento ha il compito di tutelare, tale da configu-
rarsi quale limite tradizionale all’esercizio delle libertà e dei diritti (artt. 13,
16 e 41 della Costituzione) e nel contempo quale presupposto naturale per
l’utile esercizio dei medesimi diritti e libertà1.
È nozione comune che la pubblica sicurezza e, in generale, il grado di
sicurezza percepito dalla popolazione offrano un decisivo contributo all’at-
trattività di un paese, alla produttività dei cittadini e in definitiva al succes-
so economico di una nazione.
Non a caso l’attenzione delle norme costituzionali è rivolta non tanto a
specifiche disposizioni sulla polizia di sicurezza (che invece sono presenti
per quanto riguarda la polizia giudiziaria), bensì, più in generale, al profilo
della limitazione dei diritti di libertà che le attribuzioni del potere esecutivo
possono ingenerare; l’azione della polizia di sicurezza è dunque determina-
ta in negativo dalle garanzie costituzionali attribuite alle libertà fondamen-
tali dei singoli in stretta osservanza del principio di legalità2.
Sotto tale profilo, non è fuori luogo individuare, in capo agli apparati
pubblici, obblighi positivi di predisporre apparati di sicurezza efficienti, ri-
entrando il diritto alla sicurezza nell’ambito dei diritti civici che si distin-
guono dagli altri per la loro strumentalità rispetto ai diritti di libertà in
quanto necessari a garantirne l’esercizio pacifico, ovvero ad assicurarne la
tutela in caso di turbamenti.
In tal senso, la sicurezza pubblica comprende le misure preventive e re-
pressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il com-
plesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui
quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, non-
chè la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
Il compito di garantire la sicurezza appartiene alla Repubblica nel suo
insieme, come si evince, indirettamente, dal disposto dell’art. 2 della Costi-
tuzione, che impone la necessità di tutelare i diritti inviolabili dell’uomo, e,
per altro verso, direttamente, dall’attribuzione in materia di competenza le-
gislativa (e regolamentare) esclusiva allo Stato (ex. art. 117, comma 2, lett.
h, e comma 6 Cost.).
Con riferimento alle attività di governo, anche degli enti locali, la locu-
zione pubblica sicurezza indica, comunque, il complesso di quelle attività,
1 Cfr. M.E. SCHINAIA, La sicurezza del cittadino nella quotidianità, nelle case e nelle strade:
esperienze e rimedi in Italia e negli U.S.A., in Giur. Amm., 2008, n.3, 129-134.
2 La letteratura scientifica sui diritti di libertà e sulle sue limitazioni è, evidentemente sconfi-
nata; può, sul punto, utilmente richiamarsi MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 2005, 688
e segg., oltre che la bibliografia da questi richiamata; per una prospettiva diversa, che fa riferi-
mento ai cd. “nuovi diritti, Cfr. RUGGERI, “Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positiviz-
zazione, in Pol. Dir., 1993, 183 e ss.
M. Abbruzzese – Profili amministrativistici delle misure urgenti 163
interessi, apparati, autorità e strutture (anche in senso giuridico) di cui l’or-
dinamento giuridico oppure l’apparato legislativo o esecutivo dispongano
per garantire un accettabile grado di sicurezza per i cittadini di uno stato,
ovvero per fronteggiare emergenze e gravi necessità collettive, nell’obietti-
vo dell’incolumità pubblica.
In tale ottica, la pubblica sicurezza riguarderebbe – a rigore – tanto le
attività di polizia strettamente intese, volte ad assicurare la sicurezza attra-
verso il rispetto di norme di legge, quanto quelle comunque finalizzate ad
evitare che la collettività possa patire danni da eventi fortuiti e accidentali,
infortuni e disastri naturali, climatici, o di qualunque altro genere, o comun-
que a prevenire l’aggravio del danno attraverso l’organizzazione di forme di
prevenzione e di soccorso, che potrebbero meglio definirsi funzioni di pro-
tezione civile.
La definizione che riunisce nella pubblica sicurezza le funzioni di polizia
e quelle di protezione civile è sicuramente adatta a tempi di pace, mentre si
ritiene che, in presenza di contingenze legate alla difesa militare, anche que-
ste funzioni propriamente debbano appartenervi in quanto consustanziali.
È bensì vero che, nella situazione odierna, per la presenza della crimina-
lità organizzata e del terrorismo internazionale, il tipo e la dimensione delle
minacce sono fortemente modificati e pertanto anche il compito e le condi-
zioni generali in cui operano le forze dell’ordine e le Autorità di frontiera
in genere; da qui l’importanza e la necessità del coordinamento delle diver-
se autorità che abbiano competenze in materia di pubblica sicurezza.
5.2. Le attribuzioni pubbliche in materia di sicurezza
Si è osservato che in Italia la presenza della locuzione “pubblica sicurez-
za” nel nome dell’istituzione (e di molti dei suoi uffici e delle sue funzioni)
ha portato talvolta ad identificare per essa, quantunque impropriamente, il
corpo oggi denominato Polizia di stato3, con un pesante sbilanciamento
ordinamentale verso una preminenza delle funzioni di polizia nella attività
di preservazione dell’incolumità pubblica.
Invero, l’art. 1, comma 2, r.d. 18 giugno 1931 n.773 (testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, t.u.l.p.s.) dispone appunto che “l’autorità di
pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicu-
rezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, cura
l’osservanza delle leggi e dei regolamento generali e speciali dello Stato,
delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità, presta
soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni”.
Nella stessa direzione si innesta l’intervento normativo in commento
(l.24 luglio 2008, n.125, di conversione del d.l.23 maggio 2008, n.92), così
3 Cfr. www. Wikipedia.org./wiki/Pubblica_sicurezza.

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