Le modifiche al Processo Penale

AutoreEnrico Di Dedda
Pagine75-125
CAPITOLO 3
LE MODIFICHE AL PROCESSO PENALE
di Enrico Di Dedda
SOMMARIO: 3.1. Competenza giurisdizionale e apparati investigativi: tra aggiustamen-
ti e dejà vu – 3.1.1. Rococò normativo e migrazioni processuali: al g.i.p. / g.u.p. di-
strettuale i delitti informatici e di sfruttamento sessuale minorile … – 3.1.2. … e al
giudice monocratico le lesioni colpose qualificate – 3.2. Il patrocinio a spese dello
Stato: sua restrizione – 3.2.1. Status criminale e reddito eccedente. – 3.2.2. Modalità
di presentazione e contenuto dell’istanza. – 3.2.3. Decisione, revoca dell’ammissione
e rimedi – 3.3. La distruzione anticipata delle merci in sequestro – 3.3.1. Le condizio-
ni legittimanti l’ordine di distruzione – 3.3.2. La fisionomia dell’istituto – 3.3. Grava-
mi – 3.4. La stretta repressiva nel codice penale: i suoi riflessi cautelari e investigativi
– 3.5. Il giudizio direttissimo obbligatorio: le nuove ipotesi a rigidità variabile – 3.5.1.
Gli innesti normativi – 3.5.2. Sindacabilità delle scelte del P.M. e rimedi – 3.5.3 Mi-
sure di sicurezza e direttissimo – 3.5.4. Minori e riti accusatori – 3.6. Il giudizio im-
mediato custodiale – 3.6.1. La modifica normativa – 3.6.2. Le condizioni dell’azione:
gravità indiziaria confermata … – 3.6.3. … e attualità della detenzione – 3.6.4. Nodi
applicativi irrisolti: il processo cumulativo e i reati a citazione diretta – 3.6.5. L’insin-
dacabilità delle scelte del P.M. e del G.i.p. – 3.7. Un nuovo patteggiamento in corso
di causa – 3.8. La formazione dei ruoli di udienza e la sospensione dei processi –
3.8.1. Gerarchia aselettiva – 3.8.2. Reati indultati e potere di rinvio – 3.8.3. Corollari:
processo cumulativo, opposizione, atti urgenti – 3.9. L’accordo sulla pena in appello:
sua abrogazione – 3.10. La sospensione dell’esecuzione della pena: sua riduzione
3.1. Competenza giurisdizionale e apparati investigativi: tra aggiustamenti
e dejà vu
La legge n. 125 del 2008 recita a rime obbligate quando effettua interven-
ti di ortopedia normativa: amplia il coordinamento investigativo del Procura-
tore nazionale antimafia alle neo-attribuite misure di prevenzione (vedi infra
4.2), concentra nella giurisdizione preliminare distrettuale le decisioni predi-
battimentali sui delitti informatici e sullo sfruttamento sessuale minorile.
Il giro di vite securitario reclama severità detentiva e trasferisce le le-
sioni colpose aggravate dal giudice di pace a quello monocratico, dimen-
76 Sistema penale e sicurezza pubblica
ticando che anche lì opera la magistratura onoraria. Le Forze Armate on
the road again: la prevenzione però è una cosa un po’ più seria (vedi in-
fra 5.6).
3.1.1. Rococò normativo e migrazioni processuali: al g.i.p. / g.u.p. distrettuale
i delitti informatici e di sfruttamento sessuale minorile …
La manovra emergenziale ha fornito al legislatore l’occasione per cor-
reggere e integrare alcune lacune in tema di competenza del g.i.p./g.u.p.
distrettuale, originate dall’innesto nel tessuto codicistico delle norme della
legge 18 marzo 2008 n. 48; quest’ultima ha recepito nel nostro ordinamen-
to la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, sti-
pulata a Budapest il 23 novembre 20011.
L’art. 11 l. n. 48 del 2008 aveva inserito nell’art. 51 c.p.p. il comma
3-quinquies; esso disponeva che le funzioni di pubblico ministero fossero
attribuite all’ufficio requirente presso il tribunale capoluogo del distretto
nel cui ambito avesse sede il giudice competente. Ampio ed eterogeneo il
catalogo assegnato di delitti, tentati o consumati: art. 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quin-
quies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter, 640-quinquies c.p.
Parallelamente non veniva però ampliata la competenza del g.i.p./g.u.p.
distrettuale ossia l’interlocutore giurisdizionale di quel pubblico ministero
nella fase predibattimentale, sia nei procedimenti per i delitti attribuiti
alla D.D.A dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p. (art.416 comma 6, 600, 601,
602, 416-bis e delitti collegati, 630 c.p.; 74 t.u. 309/90; 291-quater t.u.
43/73), sia in quelli per delitti con finalità di terrorismo, ex art.51 comma
3-quater c.p.p.2.
L’art. 2 comma 1 lett. oa) – ob) l. n. 125 del 2008 ha ora modificato gli
artt. 51 e 328 c.p.p. stabilendo che3:
a) nei procedimenti per i delitti ex art. 51 comma 3-quinquies c.p.p., le
funzioni di g.i.p. / g.u.p. siano esercitate da un magistrato del tribunale
capoluogo del distretto ove ha sede il giudice competente, salve specifi-
che disposizioni di legge (art. 328 comma 1-quater c.p.p.);
b) nei procedimenti per i delitti ex art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p., le
funzioni di g.i.p. siano esercitate da un magistrato del tribunale capoluo-
1 Per un primo sguardo d’insieme su di essa, L’Italia si allinea agli indirizzi europei nella
lotta ai reati per via telematica in Guida Dir. 2008, 16, 14; PICOTTI – LUPÁRIA, La ratifica
della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa, in Dir. Pen. Proc, 2008, 696.
2 Si ricorderà peraltro che le funzioni di giudice per l’udienza preliminare nei procedimenti
per i delitti indicati dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p. venivano estese non intervenendo sull’art. 328
c.p.p., bensì con la norma speciale dell’art. 4 bis d.l. 7 aprile 2000 n. 82, convertito in l. 5 giugno
2000 n.144; analogamente si provvedeva anche per i delitti ex art. 51 comma 3-quater c.p.p., in
base all’art. 10 bis comma 4 d.l. 18 ottobre 2001 n.374, convertito in l. 15 dicembre 2001 n.438.
3 Era un disposizione assente nel d.l. n.92 del 2008.
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go del distretto ove ha sede il giudice competente (art. 328 comma 1-bis
c.p.p., con soppressione dell’art. 328 comma 1 ter c.p.p.)4;
c) anche nei procedimenti per i delitti indicati dall’art. 51 comma 3-quin-
quies c.p.p., come già in quelli ex art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p.,
vi sia la facoltà del procuratore generale di disporre, su richiesta del
procuratore distrettuale, che le funzioni di P.M. in dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica
presso il giudice competente (art. 51 comma 3-ter c.p.p.)5.
L’art. 12 bis l. n. 125 del 2008 ha infine aggiunto una tardiva disposizio-
ne transitoria all’art. 11 l. n. 48 del 2008, precisando che le norme ex art.
51 comma 3-quinquies c.p.p., ossia quelle attributive di competenza al P.M.
distrettuale (ma non alla D.D.A.), si applicano solo ai procedimenti iscritti
ex art. 335 c.p.p. dopo l’entrata in vigore della detta legge (ossia dal 5 Apri-
le 2008 in poi). I fascicoli già trasmessi dovranno quindi tornare indietro al
P.M. a quo.
In ordine alla nuova competenza del g.i.p./g.u.p. distrettuale sui procedi-
menti ex art. 51 comma 3-quinquies c.p.p., si riproporranno probabilmente
gli indirizzi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità sull’art. 51 com-
ma 3–bis c.p.p.6.
La Suprema Corte ha infatti escluso, in relazione a questa norma, che le
regole attributive di competenza al g.i.p./ g.u.p. distrettuale fossero lesive
degli artt. 3, 24, 25 Cost.
Sotto il profilo del rispetto del principio del giudice naturale, tale com-
petenza è infatti stabilita in relazione a reati specificamente indicati dalla
legge e cioè sulla base di criteri del tutto obiettivi e predeterminati; sotto il
4 Un vero esempio di rococò normativo! Non si comprende come mai qui il legislatore non
abbia colto l’occasione per unificare formalmente le funzioni di g.u.p. in queste tipologie di reato:
bastava eliminare nell’art. 328 c.p.p tutti i commi successivi al primo, sostituendoli con una di-
sposizione in cui scrivere: “Nei procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis,
3-quater, 3-quinquies c.p.p. le funzioni di g.i.p. / g.u.p. sono esercitate da un magistrato del tribu-
nale capoluogo del distretto ove ha sede il giudice competente”.
5 Sui limiti dei poteri processuali dell’applicato, giova ricordare Cass., sez. un. 29 febbraio
2000, n. 3, Ced n. 215213, secondo cui: “Poiché il diritto di proporre ricorso per cassazione av-
verso le decisioni emesse dal tribunale in sede di appello o di riesame dei provvedimenti che di-
spongono misure cautelari personali spetta sia al pubblico ministero presso il predetto tribunale,
sia a quello che ha chiesto l’applicazione della misura, nei procedimenti per uno dei delitti indi-
cati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in cui la competenza ad esercitare le funzioni di
P.M. nelle indagini preliminari e a richiedere, quindi, le misure coercitive spetta al Procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente, e detto tribunale ha competenza esclusiva alla cognizione del riesame e dell’appello
“de libertate”, legittimato al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 311 stesso codice, è solo
l’organo del P.M. individuato come sopra, e non anche quello del P.M. presso il giudice territo-
rialmente competente a conoscere del reato, a nulla rilevando che quest’ultimo sia stato designato
a svolgere le funzioni di pubblico ministero nel dibattimento a norma dell’art. 51, comma 3-ter
cod. proc. pen., stante il principio di tassatività delle impugnazioni, operante non solo relativa-
mente ai casi e ai mezzi di impugnazione, ma anche con riguardo ai soggetti titolari del relativo
diritto”.
6 Non si rinvengono precedenti in ordine agli artt. 51 comma 3-quater e 328 comma 1-ter
c.p.p.

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