DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131 - Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160)

Coming into Force02 Settembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/08/18/010G0160/ORIGINAL
Published date18 Agosto 2010
Enactment Date13 Agosto 2010
Official Gazette PublicationGU n.192 del 18-08-2010 - Suppl. Ordinario n. 195
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare, l'articolo 19, comma 15, recante delega al Governo per l'adozione delle disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice della proprieta' industriale; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ed in particolare l'articolo 5 relativo al procedimento; VISTO l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; VISTA la legge 29 novembre 2007, n. 224, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007, recante la determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14 giugno 2010; ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 luglio 2010; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rilasciati rispettivamente in data 27 luglio 2010 e 28 luglio 2010; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010; SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, recante il codice della proprieta' industriale, di seguito denominato: 'Codice', le parole: "ai fini dei" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del".

Art 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 2, comma 3, del Codice, la parola: "seminconduttori" e' sostituita dalla seguente: "semiconduttori".

Art 3.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 3, comma 1, del Codice, la parola: "seminconduttori" e' sostituita dalla seguente: "semiconduttori". 2. All'articolo 3, comma 3, del Codice, la parola: "italia" e' sostituita dalla seguente: "Italia".

Art 4.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 5, comma 2, del Codice, le parole: ", con riferimento al marchio," sono soppresse. 2. All'articolo 5 del Codice, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta' protetta, sulle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata, sulle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si estendono agli atti riguardanti: a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma; b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' protetta oppure un'esportazione del materiale della varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.".

Art 5.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 6 del Codice, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: " 1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.".

Art 6.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 8, comma 2, del Codice, dopo le parole: "da lui prescelta" sono aggiunte le seguenti: ", sussistendo i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1". 2. All'articolo 8, comma 3, del Codice, dopo la parola: "registrati" sono inserite le seguenti: "o usati".

Art 7.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 10, comma 3, del Codice, dopo la parola: "contrario" sono inserite le seguenti: "alla legge,".

Art 8.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 11, comma 4, del Codice, le parole: "e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza" sono soppresse.

Art 9.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. L'articolo 12 del Codice e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Novita') 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

  1. siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso...

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