LEGGE 22 febbraio 2006, n. 78 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Coming into Force11 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/10/006G0108/ORIGINAL
Published date10 Marzo 2006
Enactment Date22 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.58 del 10-03-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche

comunitarie Scajola, Ministro delle attivita'

produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 3

All'articolo 1, al comma 1 e' premesso il seguente:

01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

.

All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: «l'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «l'essere umano».

All'articolo 4, al comma 1:

alla lettera a), le parole: «dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'essere umano»;

alla lettera c), alinea, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente».

All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola: «produzione» e' sostituita dalla seguente: «riproduzione».

All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: «economico» sono inserite le seguenti: «ovvero sanitario o sociale».

All'articolo 8, al comma 3, le parole: «l'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4».

All'articolo 10:

al comma 3, lettera a), la parola: «e» e' soppressa;

al comma 6, le parole: «dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle...

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