Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativo alle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 giugno 2005 nel procedimento C-456/03, emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 226 C.E. per inadempimento dell'obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2000 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Finalita'
Il presente decreto e' adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversita' biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, tenendo conto in particolare del principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle medesime, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati con legge 28 marzo 2001, n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativo alle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 giugno 2005 nel procedimento C-456/03, emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 226 C.E. per inadempimento dell'obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2000 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Finalita'
01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Il presente decreto e' adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversita' biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, tenendo conto in particolare del principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle medesime, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati con legge 28 marzo 2001, n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131