LEGGE 29 novembre 2007, n. 224 - Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000

Coming into Force04 Dicembre 2007
Enactment Date29 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/12/03/007G0240/ORIGINAL
Published date03 Dicembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.281 del 03-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 251
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Atto stesso.

Art 3.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Mastella

Akte zur revision
Allegato

TESTO IN LINGUA ORIGINALE

Parte di provvedimento in formato grafico

Atto di revisione

CONFERENZA DIPLOMATICA 2000

ATTO DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE

SUL RILASCIO DEL BREVETTO EUROPEO

Traduzione non ufficiale

ARTICOLO PRIMO - MODIFICA DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO

La Convenzione sul brevetto europeo e' modificata come segue:

  1. Il seguente nuovo articolo 4bis e' inserito dopo l'articolo 4:

Articolo primo - Principi generali

L'articolo 69 non deve essere interpretato secondo il significato che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo e' determinata secondo l'accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione ed i disegni servono solo a dissipare le ambiguita' eventualmente celate nelle rivendicazioni. Non deve neppure esser interpretato nel senso di significare che tali rivendicazioni fungono solamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a cio' che, secondo il parere di un esperto del mestiere che abbia esaminato la descrizione ed i disegni, il titolare del brevetto ha inteso tutelare. L'articolo 69 deve invece essere interpretato nel senso di definire fra questi due estremi una posizione che garantisce contestualmente un'equa protezione al titolare del brevetto ed un grado ragionevole di certezza a terzi.

Articolo 4 bis - Conferenza dei ministri degli Stati contraenti

Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni relative all'Organizzazione ed al sistema del brevetto europeo.

  1. L'articolo 11 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 11 - Nomina dei dirigenti

(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' nominato dal Consiglio d'amministrazione.

(2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione, avendo sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(3) I membri delle camere di ricorso e della Grande Camera di ricorso, compresi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, avendo sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1 a 3 del presente articolo.

(5) Il Consiglio d'amministrazione puo', avendo sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, nominare in qualita' di membri della Grande Camera di ricorso dei giuristi appartenenti alle giurisdizioni nazionali o alle autorita' quasi giudiziarie degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro riunioni giudiziarie a livello nazionale Essi sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nelle loro funzioni.

  1. L'articolo 14 e' sostituito dal testo seguente:

Articolo 14 - Lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri atti

(1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il francese, l'inglese ed il tedesco.

(2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali oppure, se e' depositata in un'altra lingua, deve essere tradotta in una delle lingue ufficiali in conformita' al regolamento di esecuzione. Per tutta la durata della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, questa traduzione puo' essere resa conforme al testo della domanda come depositata. Se la traduzione richiesta...

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