DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1984, n. 27 - Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi

Coming into Force04 Aprile 1984
Published date20 Marzo 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/03/20/084U0027/ORIGINAL
Enactment Date18 Gennaio 1984
Official Gazette PublicationGU n.79 del 20-03-1984 - Suppl. Ordinario n. 16
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata dalla legge 2 aprile 1976, n. 195, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809;

Viste le direttive (CEE) n. 72/418 del Consiglio del 6 dicembre 1972, n. 73/438 del Consiglio dell'11 dicembre 1973, n. 74/268 della commissione del 2 maggio 1974, n. 75/444 del Consiglio del 26 giugno 1975, n. 78/55 del Consiglio del 19 dicembre 1977, n. 78/386 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/387 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/388 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/511 della commissione del 24 maggio 1978, n. 78/692 del Consiglio del 25 maggio 1978, n. 79/641 della commissione del 27 giugno 1979, n. 79/692 del Consiglio del 24 luglio 1979, n. 79/967 del Consiglio del 12 novembre 1979, n. 80/304 della commissione del 25 febbraio 1980, n. 80/754 della commissione del 17 luglio 1980, n. 81/126 della commissione del 16 febbraio 1981 e n. 82/287 della commissione del 13 aprile 1982;

Ravvisata la necessita' di adeguare il predetto regolamento di esecuzione alle citate direttive della C.E.E.;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1983;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Articolo unico

Sono approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1984 PERTINI CRAXI - PANDOLFI - GORIA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1984

Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 16

Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L 25 novembre 1971 n. 1096

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096, SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA

Art 1

L'art. 4 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente:

"Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i responsabili della produzione di sementi e di altro materiale di moltiplicazione della categoria di "base" sono tenuti a comunicare a mezzo lettera raccomandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione delle sementi e del materiale anzidetto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione.

Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazioni di "base".

Il Ministero medesimo, se necessario, puo' procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.

A richiesta del costitutore o del suo avente causa, le notizie ed i dati relativi ai componenti genealogici devono essere tenuti segreti.

La comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo, deve recare le seguenti indicazioni:

1) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;

2) nome e cognome ed indirizzo del responsabile delle medesime.

I responsabili, o i loro aventi causa, della conservazione in purezza di varieta' o di ibridi possono far circolare nel territorio nazionale le sementi di generazioni precedenti a quella di base soltanto allo scopo della moltiplicazione e riproduzione delle medesime.

In tali casi i materiali sementieri devono essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile della conservazione in purezza dalla quale risulti che i medesimi non sono destinati alla

commercializzazione."

Art 2

L'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente:

"Analoga facolta' puo' essere esercitata per quanto concerne i tuberi seme di patate sia di base che certificati nel rispetto delle

decisioni che potranno essere stabilite dalla Comunita' europea."

Art 3

Dopo l'art. 8 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' inserito l'articolo seguente:

"Art. 8-bis. - I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'art. 10 della legge sono cosi' definiti:

  1. miscugli destinati alla produzione di foraggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante foraggere di cui all'allegato 3, o di queste con sementi di altre piante utilizzate come piante foraggere, destinati alla produzione di foraggi;

  2. miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante foraggere di cui all'allegato 3 o di queste con sementi di piante non foraggere, non destinati alla produzione di foraggi;

  3. miscugli destinati alla produzione di fiori: il miscuglio di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituito da due o piu' varieta' o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore) della stessa specie;

  4. miscugli destinati alla produzione di ortaggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante ortive destinati alla produzione di particolari mescolanze di ortaggi usualmente consumate nella mescolanza medesima.

Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi definiti alle lettere a) e b) del precedente primo comma nonche' gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere c) e d) del medesimo primo comma non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato

4."

Art 4

L'articolo 9 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'applicazione degli ultimi quattro commi dell'art. 11 della legge per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato 4.

I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalita' previste al successivo art. 10-bis e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CEE, contrassegnati ufficialmente in conformita' al successivo art. 11.

I "Piccoli imballaggi CEE" di sementi di barbabietole ed i "Piccoli imballaggi CEE B" di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato 5; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all'art. 11, primo comma, lettera a).

Su richiesta detti piccoli imballaggi CEE potranno essere contrassegnati in conformita' al successivo art. 11.

E' possibile procedere ad una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonche' i "Piccoli imballaggi CEE A" contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso.

Il cartellino del produttore da apporre ai "Piccoli imballaggi CEE A" deve essere conforme all'allegato 5.

E' permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un quinto di quelli indicati nell'allegato 4, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge purche' sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: "campione gratuito non destinato alla vendita". I prodotti sementieri di varieta' iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente

certificati."

Art 5

L'art. 10 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della...

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