DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1978, n. 373 - Modificazioni ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e alla legge 20 aprile 1976, n. 195, sulla disciplina dell'attivita' sementiera

Coming into Force02 Agosto 1978
Published date18 Luglio 1978
Enactment Date08 Giugno 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/07/18/078U0373/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.199 del 18-07-1978
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973 n. 1065;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e in particolare l'art. 37 il quale delega il Governo ad emanare provvedimenti per recepire le modifiche apportate alle direttive delle Comunita' europee in materia di specie e varieta' delle sementi;

Ravvisata la necessita' di adeguare le vigenti norme nazionali alle direttive delle Comunita' europee in materia di specie e varieta' delle sementi n. 75/502 della commissione del 25 luglio 1975, n. 77/648 del consiglio dell'11 ottobre 1977 e n. 78/55 del consiglio del 19 dicembre 1977;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dall'art. 24 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

"I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalita' della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non e' obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione".

Art 2.

Il quarto comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:

"Il giudizio relativo all'idoneita' delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma, quando consentiti allo Stato membro, sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art 3.

Nell'allegato n. 1, punto 2) foraggere, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo la specie "Pisum arvense L." "Pisello da foraggio" e' aggiunta la specie "Poa pratensis"...

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