IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973 n. 1065;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e in particolare l'art. 37 il quale delega il Governo ad emanare provvedimenti per recepire le modifiche apportate alle direttive delle Comunita' europee in materia di specie e varieta' delle sementi;
Ravvisata la necessita' di adeguare le vigenti norme nazionali alle direttive delle Comunita' europee in materia di specie e varieta' delle sementi n. 75/502 della commissione del 25 luglio 1975, n. 77/648 del consiglio dell'11 ottobre 1977 e n. 78/55 del consiglio del 19 dicembre 1977;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.
Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dall'art. 24 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:
"I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalita' della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non e' obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione".