DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1981, n. 809 - Modificazioni agli allegati n. 6, I, lettera A) - barbabietole - e n. 7, lettera C) - barbabietole - del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096

Coming into Force24 Gennaio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/01/09/081U0809/ORIGINAL
Enactment Date01 Ottobre 1981
Published date09 Gennaio 1982
Official Gazette PublicationGU n.8 del 09-01-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 40, ultimo comma, di detta legge che autorizza l'emanazione di norme regolamentari esecutive ed integrative anche ai fini di ulteriori attuazioni delle direttive comunitarie in materia di sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva (CEE) n. 76/331 della commissione del 29 marzo 1976 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

Ravvisata la necessita' di modificare gli allegati n. 6, I, lettera A) - barbabietole - e n. 7, lettera C) - barbabietole - del regolamento approvato con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065, in conformita' al disposto della succitata direttiva (CEE) n. 76/331;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1.

L'allegato n. 6, I, lettera A) - barbabietole - del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio delle sementi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente:

  1. BARBABIETOLE

(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi. 1) Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in

grado sufficiente.

2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile.

3) Sono considerate monogermi le sementi geneticamente monogermi. I glomeruli, germinati, almeno per il 90% devono dare una sola plantula. La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto ai glomeruli germinati.

4) Sono sementi di precisione quelle destinate alle seminatrici di precisione. Per le sementi di barbabietole da zucchero, almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o piu' non deve superare il 5% rispetto ai...

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