DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 517 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attivita' sementiera

Coming into Force10 Agosto 1982
Enactment Date10 Maggio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/09/082U0517/ORIGINAL
Published date09 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.217 del 09-08-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Viste in particolare le direttive del Consiglio (CEE) n. 73/438 dell'11 dicembre 1973, n. 78/55 del 19 dicembre 1977, n. 78/692 del 25 luglio 1978 e la direttiva della commissione (CEE) n. 79/641 del 27 giugno 1979 contenute nell'elenco allegato alla citata legge n. 42/82;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita' sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla sopra indicata legge n. 1096/71;

Ritenuto che al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le sopramenzionate direttive (CEE) occorre modificare ed integrare le cennate leggi n. 1096/71 e 195/76;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, delle finanze, della industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Gli allegati numeri 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recanti:

allegato n. 1 - sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie "di base (elite)" o "certificate" e come tali controllate e certificate;

allegato n. 2 - sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria "commerciale" e come tali ufficialmente controllate o certificate,

sono sostituiti, dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole A e B unite al presente decreto.

Art 2.

L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' sostituito dal seguente:

"I prodotti sementieri non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo art. 4 od iscritte nel catalogo comune europeo, e se non appartenenti alle categorie di base, certificate e standard, previste dal precedente art. 2.

Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:

  1. all'esterno:

    di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;

    di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

  2. all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

    Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore.

    I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

    Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di...

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