DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998, n. 272 - Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge; Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.

236; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la definizione di grado Plato; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.

209; Ritenuta la necessita' di modificare alcune disposizioni della legge 16 agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina sulla birra alle nuove metodo- logie tecniche di produzione e di conformarla alla legislazione di altri Paesi membri dell'Unione europea, assicurando la libera circolazione del prodotto; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997; Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 18 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita', per le politiche agricole e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Definizioni

  1. L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, modificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La denominazione ''birra'' e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

  2. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica.

  3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.

  4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.".

    Art. 2.

    Denominazione di vendita

  5. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. La denominazione ''birra analcolica'' e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

  6. La denominazione ''birra leggera'' o ''birra light'' e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e...

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