LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354 - Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra

Coming into Force18 Settembre 1962
Published date17 Settembre 1962
Enactment Date16 Agosto 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/09/17/062U1354/CONSOLIDATED/20160810
Official Gazette PublicationGU n.234 del 17-09-1962
TITOLO I DEFINIZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi selezionati di saccharonyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento o di altri cereali o con riso, fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato.

Art 1.

((La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.

Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.

Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.

Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato)).

Art 1.

La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.

Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.

Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.

Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato.

Art 1.

((1. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

  1. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica.

  2. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.

  3. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.))

Art 2.

Non puo' essere posta in commercio "birra" che abbia un grado saccarometrico in volume inferiore ad undici (11).

La denominazione e "birra speciale" e' riservata alla birra con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici (13) e la denominazione "birra doppio malto" e' riservata a quella con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici (15).

Sui recipienti deve essere riportata anche a mezzo di etichetta o sui tappi la denominazione del tipo di birra contenuto in relazione al grado saccarometrico.

Art 2.

((1. La denominazione 'birra' o 'birra normale' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici.

  1. La denominazione 'birra speciale' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici.

  2. La denominazione 'birra doppio malto' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici.

  3. La denominazione 'birra analcolica' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto)).

Art 2.

((1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore a 8.

  1. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 5 e non superiore a 11.

  2. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado saccarometrico in volume e' superiore a 13 e "birra doppio malto" se il grado saccarometrico in volume e' superiore a 15.))

Art 2.

((1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

  1. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

  2. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non e' inferiore a 14,5.

  3. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.))

Art 2.
  1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

  2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

  3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non e' inferiore a 14,5.

  4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.

4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte per conto di terzi.

TITOLO II REQUISITI DELLE MATERIE PRIME DELLA BIRRA
Art 3.

E' vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualita' e quantita' possono essere nocive. E' altresi' vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.

Art 4.

E' vietato nella preparazione della birra:

  1. impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;

  2. colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;

  3. aggiungere alla birra agenti di conservazione.

    E' tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantita' massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti;

  4. aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;

  5. impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanita', sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'.

    Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo.

Art 4.

E' vietato nella preparazione della birra:

  1. impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;

  2. colorare la birra con sostanze...

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